Domanda
Rientro di capitali dalla Svizzera nell'anno 2009. I capitali sono stati versati presso una banca in Italia utilizzando lo "scudo fiscale" in un conto secretato. Poiché la Svizzera rientra nei Paesi a fiscalità privilegiata (black list) si vorrebbero conoscere i termini di prescrizione per eventuali accertamenti fiscali se nel corso dell'esercizio 2015 si dovesse procedere alla dissecretazione del deposito oppure se, a causa di un procedimento penale, fossero riscontrati reati tributari.

Risposta
La questione lascia qualche perplessità nella risposta corretta da fornire su una materia così complessa e su questioni così particolari, per cui si forniranno indicazioni di carattere generale.

Va osservato che con la circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, l'Agenzia delle Entrate ha ufficializzato la propria interpretazione sulla disposizione di cui all'art. 13-bis del D.L. n. 78/2009 come integrato dal D.L. n. 103/2009, convertito dalla L. n. 141/2009 che regola, come noto, il cosiddetto scudo fiscale. Come risaputo, lo scudo fiscale prevede una doppia modalità di accesso rappresentata dal rimpatrio e/o dalla regolarizzazione.

La seconda forma di sanatoria presuppone, ovviamente, il mantenimento dell'attività finanziaria o patrimoniale sul territorio estero, ma risulta limitata da un punto di vista territoriale in considerazione del fatto che la norma consente l'accesso alla regolarizzazione soltanto con riferimento agli Stati UE, ovvero agli Stati facenti parte dello Spazio Economico Europeo nonché extra UE ma soltanto alla condizione che sia in vigore con l'Italia un accordo che consenta un effettivo scambio di informazioni. Sul punto, peraltro, in allegato alla circolare è stato predisposto un elenco degli Stati con i quali risulta possibile il predetto scambio e, dunque, si rivela immediatamente individuabile il perimetro della procedura di regolarizzazione. Tra tali Stati non rientra la Svizzera e, dunque, le disponibilità detenute sul territorio elvetico possono formare oggetto esclusivo di rimpatrio.

Le norme che disciplinano i termini per l'accertamento sono contenute all'interno degli artt. 43, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , in tema di imposte sui redditi , e 57, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto, così come risultanti, entrambi, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 37, rispettivamente commi 24 e 25, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

Le disposizioni appena richiamate, di contenuto pressoché identico con riferimento alle condizioni oggettive, ivi previste ai fini del corretto calcolo dei termini entro i quali può essere consentito l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, nonché con riferimento agli stessi termini stabiliti, al primo ed al secondo comma prevedono, in un'ottica di tutela del contribuente dal rischio di soggezione, per un tempo infinito, al suddetto potere impositivo, che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre: del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata, nel caso di omessa presentazione della stessa, ovvero , nel caso di dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi , altresì nel caso di presentazione di dichiarazione nulla.

L'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, in tema di imposte sui redditi, e l'art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, in tema di imposta sul valore aggiunto , al comma 3, così recitano: "In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione". Il D.L. n. 223/2006, dunque, modificando, come visto, integrandoli, gli artt. 43 e 57 appena richiamati, ha previsto che, in caso di constatazione di elementi penalmente rilevanti, per tali intendendosi quegli elementi concernenti i delitti fiscali elencati nel D.Lgs. n. 74/2000, i termini di decadenza dal potere di accertamento sono raddoppiati in relazione al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione.


Fonte: IPSOA

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