Il dpr 1372012 sulle professioni, pur volto ad ampliare l’accesso alle libere professioni  ha mantenuto  alcune limitazioni all’iscrizione negli albi professionali . Oltre ovviamente ai divieti di accesso per condanne penali e provvedimenti disciplinari ne esistono alcuni legati a cosiddetti “motivi imperativi di interesse generale” Fra questi per gli avvocati resta l’impossibilità di iscrizione all’albo nel caso di dipendenti pubblici anche part time per la presunzione di carenza di indipendenza (Corte costituzionale 166/2012). Sempre in accordo con recente giurisprudenza è confermata l’incompatibilità tra libera professione e attività di giudice di pace . Nel settore tecnico sono incompatibili incarichi di esecuzione e di progettazione di lavori in gare d’appalto. Si attende anche un ulteriore DPR sull’incompatibilità in ambito di società professionali


Fonte: Il Sole 24 Ore

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