Riforma lavoro: indicazione della causale e proroga.
Domanda
Il primo contratto di lavoro a termine stipulato con il lavoratore (in assoluto) può essere concluso normalmente con inserimento della causale e con possibilità di succesiva proroga? (ad esempio per l'assunzione di lavoratore in azienda stagionale o per intensificazione dell'attività nella stagione estiva).
Risposta
Per dare compiuta risposta al quesito occorre, in primo luogo, precisare che la legge 92 del 2012 ha introdotto all'articolo 1 del D.lgs 368/01 il comma 1 bis che concede al datore di lavoro la possibilità di stipulare il primo contratto a tempo determinato con il dipendente senza l'indicazione di una causale, purché la durata del rapporto sia inferiore ai 12 mesi.
In detta ipotesi, però, il contratto di lavoro a termine non potrà essere soggetto a proroga.
Laddove il datore di lavoro non si volesse avvalere della possibilità di cui si è detto, stipulando un contratto di lavoro a termine in cui è specificata la causale giustificativa, esso potrà essere prorogato nei limiti già previsti dal D.lgs 368/01.
Venendo al quesito dell'abbonato, ed in assenza di maggiori specificazioni sul caso concreto, esso riguarda la possibilità - anche fronte delle novità introdotte dalla Legge 92 del 2012 - di stipulare il primo contratto a termine con l'indicazione di una causale giustificativa con conseguente prorogabilità dello stesso.
Avendo a mente quanto detto, la risposta al quesito si ritiene debba essere affermativa.
Fonte: IPSOA
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