In un comunicato dell’Agenzia del Territorio le indicazioni per presentare, entro il 30 settembre, agli uffici provinciali, le domande e le autocertificazioni per l’inserimento, negli atti catastali, della specifica nota relativa al requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili, così come stabilito dal Dl 201/2011.
Il comunicato, disponibile on line, era previsto dal decreto Mef del 26 luglio, contenente appunto, disposizioni relative alla ruralità degli immobili e, in particolare, le modalità di aggiornamento degli atti catastali.

La richiesta può essere effettuata per i fabbricati rurali a uso abitativo o per quelli strumentali all’attività agricola (diversi dagli immobili di categoria D/10).
Gli interessati devono presentare agli sportelli competenti per territorio l’autocertificazione e la domanda di variazione (più i documenti ritenuti necessari) utilizzando esclusivamente i modelli conformi a quelli allegati al decreto del 26 luglio.

Domande – sottoscritte in duplice originale – e documenti possono essere consegnati direttamente all’ufficio, oppure spediti tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o inviati per fax o posta elettronica certificata consultando gli indirizzi disponibili sul sito del Territorio.
La presentazione può essere effettuata direttamente dai proprietari degli immobili, ma anche dai professionisti incaricati o attraverso le associazioni di categoria degli agricoltori.

È in Rete, inoltre, un’applicazione che consente di compilare on line i modelli per poi stamparli. La procedura attribuisce un codice identificativo, che conferma l’acquisizione da parte del sistema dei dati introdotti.

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