E’ sanzionato con la cancellazione dall’albo professionale l’avvocato che viola il dovere di “lealtà fiscale” percependo esosi compensi senza emettere le relative fatture e ripetendo tale condotta nel tempo, anche se il pagamento in nero è stato proposto dal cliente. Questo è quanto ha affermato la Cassazione a sezioni unite con la sentenza 13791 del 1° agosto.

I fatti
Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma ha radiato dall’albo un avvocato che ha violato il dovere di rispettare gli obblighi fiscali e previdenziali, nonché quelli attinenti al rendiconto nei confronti del cliente (articolo 5, 15, 36 e 43 del Codice deontologico forense).

Nel corso di un rapporto professionale durato circa tredici anni (dal 1994 al 2007), la professionista aveva commesso non poche irregolarità disciplinari. Si era fatta rilasciare, infatti, numerosi fogli firmati in bianco dal cliente (uniche attestazioni dell’attività professionale svolta) e, inoltre, aveva ricevuto, per contanti o in assegni (alcuni intestati a propri congiunti), ingenti somme di denaro con cadenza settimanale a titolo di onorari professionali. La legale, poi, non aveva rilasciato fatture per un importo complessivo di 4.171.344 euro, limitandosi a produrre solo diciassette progetti di parcella per 319.167 euro e cinque fatture per 63.598,70 euro (somme ben lontane da quelle effettivamente percepite).
La gravità di tale comportamento è stata sanzionata dal Consiglio dell’Ordine competente con la radiazione dall’albo, poi attenuata in quella della cancellazione dal Consiglio nazionale forense (Cnf). L’organo disciplinare di seconda istanza, intervenuto a “ridurre” la sanzione, ha considerato la mancanza di precedenti disciplinari a carico dell’avvocatessa sottolineando, tuttavia, elementi particolari della sua condotta.

A tale riguardo, il Cnf ha osservato che la lettera di conferimento dell’incarico professionale, con la quale si era convenuta tra le parti la libera determinazione dei compensi professionali, se da un lato poteva indurre la legale a proporre il pagamento dei suoi compensi in misura non correlata alle tariffe professionali vigenti, dall’altro presupponeva la redazione di note pro forma per le attività svolte dall’avvocatessa e richiedeva l’accettazione delle somme da parte del cliente (non con apposizione della sigla per accettazione ma mediante modalità esecutive anche tacite del rapporto contrattuale e, cioè, col pagamento degli importi). Inoltre, anche se con la lettera di conferimento dell’incarico professionale il cliente avesse chiesto alla legale di non effettuare la fatturazione sulle somme dovute, ciò non consentiva a quest’ultima di sottrarsi a tale obbligo previsto per legge, e non costituiva una circostanza attenuante della sua responsabilità, che, anzi aggravava, avuto riguardo alla sua intenzione di porre in essere un’evasione fiscale continuata.

Le sezioni unite, giudice di ultima istanza, hanno chiarito i limiti del giudizio loro attribuito (ex articoli 56 del Regio decreto legge 1578/1933 e 2 del Dlgs n. 40/ 2006) e hanno evidenziato la legittimità della sanzione irrogata. Se per le questioni di fatto la Cassazione ha affermato che è riservato agli organi disciplinari il potere di applicare la sanzione in misura adeguata alla gravità e alla natura dell’offesa arrecata al prestigio dell’ordine professionale e ha ribadito che tale determinazione non è censurabile in sede di legittimità (Cassazione, sezioni unite, sentenza 11564/2011 e 1229/2004), con riferimento al dovere di “lealtà fiscale” del professionista, la Corte ha evidenziato la rilevanza dei fatti contestati e ricostruiti dal Cnf.
Nonostante l’attenuazione della sanzione, il Consiglio “ha tuttavia sottolineato la gravità del comportamento tenuto dall’incolpata, avuto riguardo anche all’intenzione, manifestata dal legale con l’accettazione della lettera di incarico, di porre in essere una continuata evasione fiscale, come risulta anche dalla richiesta della cliente, contenuta nella predetta lettera, di non effettuare la fatturazione sulle somme spettanti al legale…”.

Osservazioni
La Corte ha giudicato il comportamento dell’avvocatessa sia sotto l’aspetto strettamente giuridico che sotto l’aspetto etico, ribadendo la necessità che la professione forense sia esercitata come si conviene alla funzione di collaboratori della giustizia (articolo 12, Rdl 1578/1933 – Cassazione, sentenza 12985/1992).

Diversamente, al ricorrere di violazioni del codice di deontologia forense, accertate in contraddittorio con l’incolpato, il Consiglio dell’Ordine di appartenenza può irrogare sanzioni disciplinari graduate in relazione ai riflessi negativi del comportamento dell’avvocato sull’intera classe forense. In ordine crescente di gravità, tali sanzioni possono essere formali (avvertimento e censura) e non pregiudicano lo svolgimento dell’attività professionale, ovvero sostanziali, e impediscono temporaneamente o definitivamente l’esercizio della professione (sospensione temporanea dall’esercizio della professione, cancellazione – introdotta dalla legge 91/1971– e radiazione dall’albo). Si passa quindi dalla sanzione dell’avvertimento (con un richiamo scritto dal presidente del Consiglio dell’ordine e un’esortazione a non reiterarla) per l’avvocato che, in assenza di altri precedenti disciplinari, non rilascia al proprio cliente una regolare ricevuta dopo aver ricevuto una somma a titolo di acconto sull’onorario (Cassazione, sentenza, 2703/2012), alla cancellazione dall’albo che inibisce l’esercizio della professione per un tempo illimitato se, come nella fattispecie sottoposta all’esame della Corte, il legale ripete più volte la grave condotta di evasore abituale.
E tale condanna non solo pone in evidenza la circostanza che l’illecito discredita la figura dell’avvocato quale professionista tenuto al rispetto del rapporto di fiducia con il cliente, (salvaguardato se, all’atto della consegna del denaro, viene rilasciata una dichiarazione scritta per quietanzare il pagamento ricevuto), ma soprattutto sottolinea la gravità dell’omissione fiscale per non aver fatturato i compensi incassati.
Omissione punita più in generale anche dalle disposizioni fiscali introdotte con la “manovra di ferragosto” del 2011.

Rispondono, infatti, al fine di contrastare i fenomeni di evasione, le sanzioni introdotte in generale per tutti i professionisti iscritti ad albi ovvero a ordini professionali in ordine alla violazione di norme tributarie (articolo 12, comma 2-sexies, Dlgs 471/1997, modificato dall’articolo 2, comma 5, del Dl 138/2011, convertito dalla legge 148/2011).
In particolare, le direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate, ope legis, possono intervenire in modo diretto e immediato nei confronti del professionista che, nel corso di un quinquennio, commetta quattro violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi in giorni diversi, disponendo nei suoi confronti la sanzione accessoria della sospensione dall’albo o dall’ordine di appartenenza.


Fonte: Agenzia Entrate

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