In tema di opponibilità all’Amministrazione finanziaria delle cause di esclusione automatica del socio, l’ordinanza 14002 del 3 agosto 2012 della Cassazione, ha stabilito che se la cessione della partecipazione in una società di persone non viene trascritta, non vi è opponibilità ai terzi, quindi permane la responsabilità solidale e illimitata del socio.

Il fatto
In seguito al fallimento di una società in accomandita semplice, il curatore si opponeva alla cartella di pagamento, recante l’iscrizione a ruolo per Iva, interessi e accessori, emessa nei confronti del socio accomandatario e coobbligato di tale società per le pendenze verso il Fisco della stessa società.
Il relativo ricorso veniva accolto in primo grado e confermato dalla Commissione tributaria regionale, la quale evidenziava che, a norma dell’articolo 2382 del codice civile, il contribuente, a seguito del suo personale fallimento, era “automaticamente” decaduto dall’incarico ricoperto in ambito societario, circostanza che precludeva la nascita di obblighi a suo carico.

Insoddisfatta dell’esito del giudizio, l’Amministrazione finanziaria ricorre per la cassazione della sentenza nei confronti del socio, frattanto ritornato in bonis, denunciando violazione dell’articolo 2313 in relazione agli articoli 2288, 2290 e 2300 c.c., con la formulazione nel ricorso del seguente quesito di diritto: “Dica la Suprema Corte se l’art. 2313 cod. civ. che prevede la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario per le obbligazioni sociali, possa applicarsi anche nell’ipotesi in cui si sia verificata una causa di esclusione di diritto ex art. 2288 cod. civ., allorché lo scioglimento del rapporto associativo non sia in concreto verificato (per avere il socio continuato ad operare nella qualità di amministratore) e lo stesso non sia stato, comunque, portato a conoscenza dei terzi mediante l’iscrizione nel registro delle imprese o con altro mezzo”.

La pronuncia
Decidendo nel merito, la sezione tributaria della Corte suprema accoglie l’opposizione dell’ente impositore e sostiene che – contrariamente all’assunto della Commissione del riesame – la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall’articolo 2291, comma 1, codice civile, per i debiti delle società di persone, e per i soci accomandatari (articolo 2313 c.c) opera, in assenza di espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, cosicché il socio, dopo l’iscrizione a ruolo a carico della società per un’imposta che grava sulla stessa, resta sottoposto all’esazione del debito, ancorché estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del ruolo (cfr Cassazione nn. 12022/2006 e 11228/2007).

Al riguardo vige, infatti, il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cassazione 20447/2011) secondo cui, in forza della previsione di cui agli articoli 2267, 2290, 2300 del codice civile, nelle società di persone la perdita della qualità di socio (ad esempio, conseguente a recesso, esclusione, cessione della partecipazione), integra una modifica dell’atto costitutivo (articolo 2295, codice civile) – che deve essere richiesta, entro trenta giorni, dall’amministratore, ovvero, se quest’ultimo non provvede, da ciascun socio, il quale può anche limitarsi a chiedere la condanna dell’amministratore a eseguirla (ex articolo 2300, comma 1, e 2296 c.c.) – e per questa ragione è soggetta a iscrizione presso il Registro delle imprese, a meno che non si riesca a dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza, ai sensi dell’articolo 2300, comma 3, codice civile (Cassazione 11045/1999). Ciò a pena di inopponibilità ai terzi medesimi della conoscenza dell’intervenuta modifica, essendo il socio gravato, medio tempore, dell'onere di comunicare all'Amministrazione l'intervenuto recesso (cfr Cassazione 2812/2002 e 11569/2002).

L'indicata pubblicità costituisce, dunque, fatto impeditivo di una responsabilità altrimenti normale, sicché essa deve essere allegata e provata dal socio che opponga la cessione al fine di escludere la propria responsabilità per le obbligazioni sociali, con la conseguenza che rientra nei poteri ufficiosi del giudice valutare se siano state allegate e provate le condizioni di opponibilità ai terzi della cessione e, con esse, dell'irresponsabilità del socio (Cassazione 2215/2006).
Pertanto, se non vi è stata la trascrizione nel Registro delle imprese, il socio risponde inequivocabilmente dei debiti fiscali anche successivi alla causa di esclusione. Queste sono le conclusioni desumibili dall’ordinanza 14002/2012.

In precedenza era stato affermato (Cassazione 11228/2007) che, ai fini fiscali, il socio di una s.n.c. risponde solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento e impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. È, quindi, legittimo che – anche senza preventiva escussione del patrimonio sociale (Cassazione 12799/2011) – l'Amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva nei confronti del socio, ancorché receduto, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di opporre, in sede di impugnativa dell'avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l'avviso di accertamento, in quanto socio all'epoca in cui il debito tributario è sorto (Cassazione 10093/2003).


Fonte: Agenzia Entrate

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