L’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. Quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards”, ovvero la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame. La motivazione dell’atto di accertamento deve essere integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni eventualmente sollevate dal contribuente. L’omessa risposta all’invito al contraddittorio in sede amministrativa comporta delle conseguenze, in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento anche sulla base dell’applicazione dei soli “standards”. Nel caso di specie, il giudice di merito, preso atto della documentazione allegata dal contribuente, ha rilevato l’esistenza di incongruenze e carenze documentali e qualificato “generiche e meramente discorsive oltre che smentite dai fatti” le giustificazioni addotte dal contribuente.

Ordinanza n. 12346 del 17 luglio 2012 (udienza 20 giugno 2012)
Cassazione Civile, Sez. VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Iacobellis Marcello
Accertamento – Parametri e studi di settore – Applicabilità degli standards al caso concreto – Contraddittorio con il contribuente – Valutazioni


Fonte: Agenzia Entrate

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