Il 18 luglio 2012 è entrata in vigore la legge n. 92 del 28 giugno 2012, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136.

Tra l’altro, la legge (ai commi 12, 13 e 14 dell’articolo 4) sancisce alcuni principi generali applicabili agli incentivi per le assunzioni, compresi i benefici previsti per l’assunzione dei lavoratori disoccupati da 24 mesi (art. 8., co. 9, l. 407/1990) o iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, commi 2, 4 e 4 bis, e art. 25, comma 9, legge 223/1991 -art. 4, co. 1, decreto legge 148/1993, conv. con modd. con legge 236/1993, e succ. modd. e integrazioni); la legge inoltre modifica il testo dell’articolo 8, co. 9, l. 407/1990.

Facendo riserva di pubblicare una circolare che illustri compiutamente le novità in materia di incentivi all’assunzione, si comunica che sono stati comunque adeguati i moduli telematici 407 e 223 alle principali novità contenute nella legge; nella loro nuova versione i moduli continueranno ad essere utilizzati dai datori di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione.

L’adeguamento non riguarda le assunzioni/ proroghe/ trasformazioni effettuate prima del 18 luglio 2012.

Quando è comunicata una somministrazione, l’agenzia allegherà – oltre all’autocertificazione e al documento di riconoscimento del lavoratore – una copia della dichiarazione di responsabilità con cui l’utilizzatore (o il suo rappresentante) attesta che ricorrono le condizioni utili alla determinazione del diritto agli  incentivi  e la copia di un documento di riconoscimento di colui che ha sottoscritto la dichiarazione di responsabilità.

Per la dichiarazione di responsabilità può essere utilizzato il  modulo disponibile presso la sezione “moduli” del sito internet dell’Inps (modulo “dich. resp. 407 SOMM”, codice SC75, da allegare al modulo telematico 407; modulo “dich. resp. 223 SOMM”, codice SC76, da allegare al modulo telematico 223); il modulo sarà  compilato in ogni sua parte, stampato, sottoscritto dall’utilizzatore o dal suo rappresentante, scansionato e allegato – per il successivo invio all’Inps a cura dell’agenzia di somministrazione - in formato digitale al modulo telematico 407 o 223; per ragioni tecniche la copia digitale della dichiarazione dell’utilizzatore e il documento di riconoscimento del dichiarante devono essere contenute in un unico file.

Per quanto concerne il modulo telematico 407, si precisa che, in caso di somministrazione, i  requisiti di cui ai punti “a”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g” e “h”  si intendono riferiti all’utilizzatore; se durante il periodo di godimento dell’incentivo cessa il rapporto di prima somministrazione si dovrà tenere conto della nuova situazione  per mantenere l’incentivo e la sua misura (es.: se dopo un anno l’agenzia somministra a un utilizzatore, non artigiano, che – a differenza del primo utilizzatore - non operi nel mezzogiorno, la misura si riduce al 50%); la circostanza dovrà essere comunicata all’Inps avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

Per quanto concerne il modulo telematico 223, si precisa che, in caso di somministrazione, i requisiti di cui ai punti “a”, “b”, “e”, “g”, “i” e “k” si intendono riferiti all’utilizzatore; circa il punto “d” si rinvia alla nota apposta in calce al modulo stesso; in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, qualora - durante il periodo di godimento dell’incentivo  - cessi il rapporto di prima somministrazione, si dovrà tenere conto della nuova situazione per mantenere l’incentivo; la circostanza dovrà essere comunicata all’Inps avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziende.

Entro il giorno successivo l’invio dei moduli i sistemi informativi centrali dell’INPS continueranno ad aggiornare la posizione contributiva del datore di lavoro, comprese le agenzie di somministrazione, per consentire la fruizione dell’incentivo.

Le Sedi effettueranno successivamente i controlli circa la sussistenza effettiva dei requisiti previsti per l’attribuzione  degli incentivi, applicando le condizioni previste dalla nuova legge 92/2012 alle assunzioni/ proroghe/ trasformazioni/ somministrazioni effettuate  dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della legge 92/2012).

Si allega il testo delle disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 dell’articolo 4 della legge 92/2012, che indicano le condizioni utili alla determinazione del diritto agli incentivi.

Legge n. 92 del 28 giugno 2012
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
(G. U. Repubblica Italiana n. 153 del 3-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 136)
 
art. 4 commi 12, 13 e 14
 
  12. Al fine di garantire un'omogenea applicazione  degli  incentivi all'assunzione, ivi compresi quelli previsti dall'articolo  8,  comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e dagli articoli 8, commi  2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i periodi di vigenza come ridefiniti dalla presente  legge,  si  definiscono  i seguenti principi:
 
    a)  gli  incentivi  non  spettano  se  l'assunzione   costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge  o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso  in  cui  il  lavoratore  avente  diritto  all'assunzione  viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
 
    b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal  contratto  collettivo,  alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine; gli incentivi  sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di  un  lavoratore mediante contratto  di  somministrazione,  l'utilizzatore  non  abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di  un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato  da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
 
    c)  gli  incentivi  non  spettano  se  il  datore  di  lavoro   o l'utilizzatore con contratto  di  somministrazione  abbiano  in  atto sospensioni dal lavoro  connesse  ad  una  crisi  o  riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione  o  la somministrazione    siano     finalizzate     all'acquisizione     di professionalità sostanzialmente diverse  da  quelle  dei  lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;
 
    d) gli incentivi non spettano con riferimento a  quei  lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte  di  un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti  assetti proprietari sostanzialmente coincidenti  con  quelli  del  datore  di lavoro che assume ovvero risulti  con  quest'ultimo  in  rapporto  di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.
 
  13. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore  ha  prestato l’attività in favore dello  stesso  soggetto,  a  titolo  di  lavoro subordinato o  somministrato;  non  si  cumulano  le  prestazioni  in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti  di diversi utilizzatori, anche se  fornite  dalla  medesima  agenzia  di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma  1,  lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che  tra  gli utilizzatori   ricorrano    assetti    proprietari    sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.
 
  14. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n.  407, le parole: «quando esse  non  siano  effettuate  in  sostituzione  di lavoratori  dipendenti  dalle  stesse  imprese  per  qualsiasi  causa licenziati o sospesi» sono sostituite dalle  seguenti:  «quando  esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori  dipendenti  dalle stesse imprese licenziati per giustificato  motivo  oggettivo  o  per riduzione del personale o sospesi».


Fonte: INPS
 

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