La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di due articoli della sesta direttiva Iva che, nel caso giuridico di specie, devono essere considerati in combinato disposto ai fini di una corretta lettura. In sostanza, il giudice del rinvio ha fatto ricorso agli eurogiudici in merito alla contestata possibilità di usufruire del regime del margine di utile su talune attività di rivendita di veicoli di occasione. Tale attività fa seguito a un acquisto delle vetture di occasione con detrazione parziale dell’Iva versata a monte.

La controversia principale
La società ricorrente nell’ambito di un attività di gestione di un autosalone, svolge anche una attività secondaria di compravendita di vetture nuove e di occasione. In questo contesto alcuni operatori economici in una operazione di compravendita di veicoli di occasione, non potendo detrarre l’Iva al momento della rivendita delle vetture, fatturano come esenti Iva gli autoveicoli. Nel contempo applicano il regime di imposizione sul margine di utile, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale sull’Iva. Su questa tipologia di fatturazione la società ricorrente chiedeva un parere all’Amministrazione finanziaria sulla corretta interpretazione della norma sul regime del margine. L’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria non è stata favorevole alla società che, a sua volta, proponeva ricorso al Tribunale amministrativo regionale. Ritenendo l’interpretazione contraria ai principi generali dell’Iva, il Tribunale annullava l’interpretazione negativa precedentemente resa, ma si esprimeva riconoscendo che il regime del margine potesse essere applicato soltanto nel caso in cui l’operatore che ha fornito il veicolo di occasione non abbia detratto a monte la relativa Iva. L’Amministrazione finanziaria, da parte sua, proponeva ricorso per cassazione ribadendo che, nella fattispecie principale non possa applicarsi, almeno sull’intero ammontare dell’operazione, del regime d’imposizione sul margine di utile. Data la questione sollevata, al giudice del rinvio non restava che sospendere il procedimento e sottoporre la questione pregiudiziale dinanzi ai giudici della Corte europea.

La questione pregiudiziale
Il rinvio, agli eurogiudici, del giudice nazionale ha alla base il chiarimento interpretativo circa la possibilità di avvalersi del regime di imposizione sul margine di utile, nella fattispecie di compravendita di veicoli di occasione acquistati in precedenza da un soggetto passivo che a sua volta ha beneficiato della detrazione parziale dell’Iva, versata a monte.

Sulla questione principale
Secondo i togati europei il regime sul margine di utile costituisce un regime particolare che deve essere letto come una deroga al regime Iva ordinario. Pertanto, trattandosi di un regime speciale, la sua applicazione deve essere concessa in modo restrittivo. La vendita dei veicoli di occasione, di cui alla fattispecie principale, non sembra rientrare nello svolgimento di una attività in esenzione Iva come previsto dalle disposizioni comunitarie. Tale affermazione è conforme al parere reso dall’avvocato generale per il procedimento in esame. I giudici europei, inoltre, richiamano l’attenzione sul fatto che l’operatore acquirente principale dei veicoli di occasione, ha potuto detrarre l’Iva versata a monte, seppur nei limiti  previsti dalla normativa di settore, e, quindi, parzialmente. Ne consegue che, in una circostanza del genere, non è possibile usufruire del regime sul margine di utile. Non è stata ritenuta valida l’opposizione presentata dalla società ricorrente, basata sul fatto che non riconoscendo l’applicabilità del regime del margine si paleserebbe una situazione di doppia imposizione parziale. Infatti, al riguardo i giudici europei, in linea con quanto sostenuto dalla Amministrazione finanziaria, la concessione di un regime del margine in una situazione come quella di cui al procedimento principale, comporterebbe l’applicazione di una aliquota Iva tale da non essere proporzionale al prezzo dei veicoli di occasione. Mancata proporzionalità dell’Iva che si verifica anche nel caso in cui la detrazione dell’Iva versata a monte sia possibile anche soltanto parzialmente venendo meno ai principi generali del sistema comunitario di imposizione sul valore aggiunto.

La pronuncia della Corte
Dalla lettura in combinato disposto delle disposizioni di cui alla direttiva 2006/112/CE, precisamente gli articoli 313 e 314, per i giudici della Terza sezione della Corte di giustizia europea, un soggetto passivo, rivenditore, non può avvalersi del regime impositivo del margine di utile nella fattispecie di cui al procedimento C-160/11. Si tratta, in altri termini, della situazione in cui veicoli di occasione siano stati acquistati da un soggetto che, a suo modo, ha beneficiato dell’esenzione dall’Iva sugli stessi veicoli.


Fonte: Agenzia Entrate

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