Con la circolare 26/E del 20 giugno, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulle regole di determinazione della base imponibile Irap, introdotte dall’articolo 1, comma 50, della legge finanziaria 2008.
Si tratta di una serie di precisazioni che traggono spunto da fattispecie concrete e che contribuiscono ad arricchire un quadro interpretativo già in precedenza delineato con le circolari 27/E, 36/E e 39/E del 2009.

Si ricorda, al riguardo, che dal 2008 la tassazione Irap prende a riferimento direttamente i criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio, disinteressandosi delle variazioni fiscali apportate ai fini delle imposte sui redditi.
A tale risultato si è giunti attraverso l’abrogazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 446/1997, che riconosceva in ambito Irap le medesime variazioni fiscali previste nelle imposte sul reddito.
Lo “sganciamento” del tributo regionale dall’imposta sul reddito, se non ben gestito, potrebbe comportare, tuttavia, conseguenze non volute dal legislatore: si pensi, ad esempio, all’impossibilità di dedurre, di fatto, un costo poiché lo stesso assume rilevanza fiscale in un periodo d’imposta in cui sono assenti i ricavi.
In tale contesto, la circolare 26/E fornisce un inquadramento sistematico delle diverse fattispecie approfondite, cercando di individuare correttamente l’effettivo valore della produzione netto rilevante in ambito Irap.

Le svalutazioni delle immobilizzazioni materiali
Le regole per la determinazione della base imponibile Irap sono dettate, per le società di capitali e gli enti commerciali, dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 446/1997. Sulla base di tale disposizione, occorre individuare il valore della produzione netto, da assoggettare a tassazione, mediante differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, escludendo le voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13).

In particolare non è deducibile dall’Irap la voce B10), lettera c), del conto economico, riferita alle svalutazioni delle immobilizzazioni.
In presenza di una svalutazione, quindi, il bene avrà un valore fiscale Irap più alto rispetto al valore contabile: la svalutazione imputata a conto economico, infatti, riduce il valore contabile ma non influenza il costo fiscale rilevante ai fini Irap.
Con questo disallineamento tra valori, occorre individuare il momento in cui il costo non dedotto dall’Irap, transitato a conto economico a titolo di svalutazione, dovrà assumere rilevanza ai fini del tributo regionale.

La circolare in esame ha precisato, al riguardo, che il maggior valore fiscale è deducibile dal valore della produzione Irap nel corso del processo di ammortamento, utilizzando le regole fiscali o civilistiche a seconda che la svalutazione sia avvenuta prima o dopo la riforma dell’imposta regionale sulle attività produttive.
In particolare, il predetto maggior valore fiscale è deducibile utilizzando:
i coefficienti tabellari di ammortamento previsti ai fini Ires, se il bene è stato svalutato prima del 2008, ossia ante riforma Irap, in cui il tributo regionale era agganciato alle variazioni previste nelle imposte sui redditi
il criterio di ammortamento civilistico (valore fiscale del bene ripartito per la vita utile residua), se l’immobile è stato svalutato a partire dal 2008, ossia in vigenza del nuovo regime Irap ancorato ai criteri civilistici di redazione del bilancio.

Esempio 1: svalutazione operata nel 2007
Si ipotizzi una società che abbia acquistato nel 2007 un bene per un valore pari a mille euro e che nel medesimo esercizio abbia effettuato una svalutazione imputata a conto economico per cento euro non deducibile ai fini Irap.
In presenza di un coefficiente fiscale di ammortamento pari al 10%, il contribuente potrà dedurre ai fini Irap un valore pari a 100 euro (10% di 1.000) in ciascun periodo d’imposta dal 2007 al 2016.
In tal modo, il maggiore valore fiscale (pari a 100) non dedotto nel 2007 – in quanto la svalutazione non è deducibile ai fini Irap – diviene deducibile come ammortamento, in ciascun periodo d’imposta dal 2007 al 2016, per un importo pari a 10 euro.

Esempio 2: svalutazione operata nel 2008
Si ipotizzi la stessa società dell’esempio precedente, che ha acquistato nel 2008 un bene per un valore pari a mille euro e che, nel medesimo esercizio, abbia effettuato una svalutazione imputata a conto economico per 100 euro, non deducibile ai fini Irap.
In presenza di una vita utile residua del bene pari a 8 anni, il contribuente potrà dedurre ai fini dell’imposta regionale un valore pari a 125 euro (1.000/8) in ciascun periodo d’imposta dal 2008 al 2015.
In tal modo, il maggiore valore fiscale (pari a 100) non dedotto nel 2008 – in quanto la svalutazione non è deducibile ai fini Irap - diviene deducibile come ammortamento in ciascun periodo d’imposta dal 2008 al 2015 per un importo pari a 12,5 euro (100/8).


Fonte: Agenzia Entrate

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