Domanda
Essendo, nel trasporto di cose, la"monetizzazione del rischio" rappresentata dal valore assicurabile delle merci, in caso di sinistro e relativa azione di rivalsa da parte dell'assicuratore nei confronti del vettore, quest'ultimo potrebbe non essere in grado di far fronte con il proprio patrimonio con conseguente pregiudizio in capo al primo?

Risposta
L'azione di rivalsa messa in atto dal'assicuratore nei confronti del terzo responsabile è diretta conseguenza del diritto di surrogazione dell'assicuratore che, una volta pagata l'indennità (risarcimento) "(...) è surrogato fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (...)".

Così dice il Codice all'articolo 1905, senza però entrare nel merito della natura e quantità della somma da recuperare. Infatti, tutte le componenti del rischio sono valutate dall'assicuratore compresa quella che può riguardare un probabile mancato realizzo di una o più componenti del valore complessivamente (da egli) assicurato ed elencate all'articolo 516 del C.d.N. che, si ricorda, comprende: "(...) il prezzo delle merci nel luogo e al tempo della caricazione, aumentato del dieci percento a titolo di profitto sperato, nonché delle spese fino a bordo, del nolo dovuto o anticipato a ogni evento, del premio e delle spese di assicurazione".

In regresso (rivalsa), allora, non si esclude che il terzo responsabile non riesca a far fronte all'intera somma compensativa richiestagli dall'assicuratore e in questo caso la compensazione dell'assicuratore risulterebbe parziale e quindi a lui pregiudizievole. Ma è un rischio di impresa che l'assicuratore, in quanto impresa, deve poter considerare in sede di piano finanziario. Tuttavia, esiste pur sempre, la possibilità - per l'assicuratore - di ricorrere alla riassicurazione o co-assicurazione.


Fonte: IPSOA

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