La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle disposizioni di cui all’articolo 15, parte 6, della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di imposta sul valore aggiunto.  Nel procedimento in oggetto occorre stabilire la possibilità del beneficio dall’esenzione dell’Iva a talune fattispecie di acquisto di aeromobili per il trasporto internazionale. La vicenda, infatti, è scaturita dal ricorso presentato da una società, a seguito di avvisi di accertamento fiscale per l’Iva non versata sull’acquisto di aeromobili da trasporto internazionale a noleggio per imprese e soggetti privati.


La controversia principale
La società A acquistava due aeromobili nuovi omettendo di dichiarare tali acquisti come intracomunitari effettuati in Finlandia. La società B veniva designata quale società utilizzatrice delle suddette vetture per trasporti internazionali quali voli charter. Inoltre, la società B si occupava della gestione e manutenzione dei suddetti aeromobili. La società A, invece, veniva estromessa dal requisito di possesso di partita Iva in quanto aveva dichiarato di non aver potuto esercitare un’attività assoggettata a Iva. L’Amministrazione finanziaria finlandese emetteva allora avvisi di accertamento ai fini Iva non versata, e non rimborsata, relativa al duplice acquisto di aeromobili. La Corte Suprema amministrativa nel riconoscere che la società A avesse acquistato e non utilizzato i due aeromobili, utilizzati invece da B in qualità di compagnia aerea, sospendeva il procedimento e si rivolgeva ai giudici della Corte di giustizia europea.

Le questioni pregiudiziali
Le questioni pregiudiziali, sottoposte alla Corte di giustizia europea, che richiedono un chiarimento interpretativo, a parere del giudice nazionale, sono riconducibili a tre aspetti peculiari. Nel primo occorre stabilire se, ai sensi dell’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva Iva, rientrino quali trasporto internazionali anche quello tramite noleggio di aeromobili. In secondo luogo, se al trasporto internazionale a noleggio si applica l’esenzione da Iva come avviene quelli internazionali di linea. Infine se la traslazione dell’onere economico del noleggio al singolo, da parte della compagnia acquirente, incida in senso negativo sul beneficio dell’esenzione da Iva.

Sulle questioni principali
I dubbi sollevati nell’ambito della prima questione principale sono legati ai diversi significati, delle disposizioni comunitarie, dovute alle differenze linguistiche tra i vari Paesi. Tali divergenze rischiano di ingenerare fenomeni tali da portare a riconoscere uguali situazioni differenti e differenti situazioni uguali. Per tali motivi, secondo costante giurisprudenza, si deve tener conto delle diverse versioni linguistiche. I giudici europei hanno sottolineato che il punto 6, dell’articolo 15, si riferisce normativamente alle aerolinee la cui attività sia principalmente internazionale. Secondo questa prospettiva e, in considerazione del principio di neutralità fiscale, è possibile affermare che il servizio di trasporto aereo, di cui al procedimento principale, sia configurabile quale trasporto internazionale  includendo i voli internazionali noleggiati da imprese o da singoli. L’esenzione Iva di cui al punto 6, dell’aricolo 15, riguarda la cessione di aeromobili ceduti a compagnie per il trasporto internazionale. Nel caso di specie, invece, la società acquirente non possiede i requisiti di aerolinea per il trasporto internazionale. E’ altresì vero, però, che i due aeromobili sono gestiti e utilizzati da un’altra società, partecipata dalla società acquirente, che è proprio una aerolinea idonea al servizio di trasporto internazionale. E anche in tale fattispecie non sussistono le condizioni per negare il beneficio della esenzione Iva. Quanto alla traslazione dell’onere economico dell’utilizzo dell’aeromobile al singolo azionista, tale circostanza sembrerebbe inficiare il carattere di trasporto internazionale, prezioso ai fini dell'esenzione Iva. In base al principio, secondo cui occorre vietare le costruzioni artificiose e prive di fondamento economico volte ad ottenere vantaggi fiscali, si può concludere affermando che il trasferimento dell’onere economico sul singolo azionista non inficia il beneficio dell’esenzione dall’Iva controverso.

La pronuncia della Corte
Alla luce di quanto previsto dall’articolo 15, punto 6, della sesta direttiva Iva, i giudici europei si sono pronunciati nel senso di interpretare tale norma a favore della esenzione da Iva delle operazioni di cessione di aeromobili per il trasporto internazionale. E questo anche quando il trasporto sia effettuato non per servizi regolari di linea ma per il noleggio, a pagamento, per le esigenze commerciali di imprese o di privati cittadini. Tale conclusione non viene inficiata, inoltre, neanche laddove la compagnia acquirente trasferisca l’onere economico dell’uso a noleggio sul singolo soggetto utilizzatore.


Fonte: Agenzia Entrate

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