Domanda
In data 30 giugno 2012 si è concluso un rapporto di lavoro a termine stipulato inizialmente per 4 mesi e prorogato per altri 4, per ragioni di carattere organizzativo. In base alla normativa attualmente vigente, l'azienda potrebbe procedere alla stipula di un secondo contratto a termine con la medesima persona trascorso un intervallo di 20 giorni dal termine del primo contratto. Decorso tale intervallo però, sarà entrata in vigore la riforma che modifica la durata di tale intervallo. In tal caso, come dovrà comportarsi l'azienda che volesse procedere alla stipula di tale secondo contratto? Dovrà considerare tale secondo contratto come "nuovo" oppure fare riferimento all'intervallo minimo per la riassunzione a tempo determinato stabilito dalla nuova normativa (60 o 90 giorni)?

Risposta
L'art. 1, c. 9, lett. g, L. n. 92/2012, amplia l'intervallo minimo da rispettare, tra la cessazione di un rapporto a termine e la stipulazione di un nuovo contratto dello stesso tipo con il medesimo lavoratore, modificando a tal fine il disposto dell'art. 5, c. 3, D.Lgs. n. 368/2001 e mantenendo la regola sanzionatoria in atto secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo comporta la conversione a tempo indeterminato del secondo contratto.

Nella fattispecie esposta nel quesito, che riguarda un contratto di durata superiore a sei mesi, l'intervallo in precedenza fissato in 20 giorni risulta esteso a 90 giorni. L'effetto estensivo si produce al momento dell'entrata in vigore della legge nel suo complesso (18 luglio), non essendo stato stabilito per questa specifica disposizione un diverso termine di operatività. Ne consegue che per la riassunzione a termine, che secondo la previgente normativa non potrebbe comunque intervenire prima del 21 luglio, sarà necessario tener conto del nuovo periodo di interdizione di 90 giorni.


Fonte: IPSOA

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