L'agevolazione fiscale applicabile al trasferimento di aree soggette a piani urbanistici particolareggiati (imposta di registro all'1%; imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) compete solo all'acquirente dell'area, se l'utilizzazione edificatoria dell'area stessa avvenga entro cinque anni dal trasferimento (art.33, L. n.388/00). Se entro cinque anni avviene sì l'utilizzazione edificatoria ma da parte di un terzo avente causa dell'acquirente che aveva domandato l'agevolazione, il beneficio è revocato e si applica la tassazione ordinaria (imposta di registro all'8%; imposta ipotecaria al 2%; imposta catastale all'1%). È quanto sancito dalla Cassazione nella sentenza n.13173/2012, depositata il 25 luglio 2012. Fonte: Il sole 24 ore 26/07/2012

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