La disposizione di cui all’art. 9 della legge n. 289 del 2002, secondo cui la definizione automatica non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti risultanti dalle dichiarazioni, comporta in capo all’ufficio il potere di contestare il credito o il rimborso qualora nessuna modifica di tali importi possa essere determinata attraverso la definizione automatica. Pertanto, in caso di richiesta di rimborso di credito IVA, qualora l’ufficio abbia motivo di contestare l’esistenza del relativo diritto, l’Erario non è tenuto a procedere al rimborso per effetto automatico del condono. Infatti, il condono fiscale elide in tutto o in parte il debito fiscale ma non opera sui crediti che il contribuente possa vantare nei confronti del fisco.

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