Con la sentenza 11946 del 13 luglio, la sezione tributaria della Corte di cassazione ha stabilito che non è detraibile l’Iva sui servizi di trasporto alunni e di mensa scolastica appaltati dal Comune a soggetti terzi, mentre è detraibile l’imposta relativa tanto al servizio, direttamente svolto dall’ente pubblico, di distribuzione dell’acqua quanto ai costi di manutenzione degli impianti idrici e fognari.

Il fatto
La vicenda riguarda la notifica di alcuni avvisi di accertamento con i quali l’ente impositore contestava a un Comune il mancato svolgimento diretto dei servizi di trasporto alunni e di mensa scolastica e la conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta alle imprese cui tali servizi erano stati appaltati. La detrazione veniva altresì negata in relazione a operazioni aventi caratteristiche di attività istituzionali, nonché per il servizio di distribuzione dell’acqua direttamente svolto dal Comune.

La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi riuniti con riguardo alle attività di trasporto alunni e di mensa scolastica, annullando però le relative sanzioni per incertezza normativa; accoglieva, invece, i ricorsi relativi all'attività del servizio di distribuzione dell'acqua, considerando detraibile l'Iva pagata anche sui costi di manutenzione degli impianti idrici e fognari. Il giudizio veniva poi confermato in appello.

L'Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione, contestando in primo luogo l'annullamento delle sanzioni in relazione alla ritenuta indetraibilità dell'imposta per le operazioni afferenti le spese per i servizi di mensa e di trasporto degli alunni e, in secondo luogo, il fatto che la sentenza impugnata abbia erroneamente ritenuto che l'Iva relativa alle attività, finanziate dalla Regione, di gestione della rete idrica del Comune sia afferente a operazioni di ordinaria manutenzione dell'impianto idrico, anziché a operazioni con Iva indetraibile per la peculiare natura degli interventi, attinenti alla struttura dell'impianto demaniale.

La decisione
La Corte suprema accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria fissando il principio che l’ente locale non può detrarre l’Iva per i servizi di mensa scolastica e di trasporto alunni appaltati a imprese private, mentre è detraibile l’imposta relativa al servizio di distribuzione dell’acqua, direttamente svolto dall’ente pubblico, nonché dei costi di manutenzione degli impianti idrici e fognari.

Dopo aver enunciato il suddetto principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, i giudici di merito abbiano correttamente rilevato come il Comune non esercitasse le attività di mensa scolastica e di trasporto alunni, ma versasse agli affidatari del servizio corrispettivi ben più gravosi rispetto al contributo ridotto richiesto agli utenti, venendo così in evidenza il mancato fine commerciale. Di qui la conclusione che si trattava di attività che erano svolte all’unico scopo di soddisfare “un’esigenza di pubblica utilità di diretto interesse dell’ente erogante”. Si era, pertanto, “in assenza del caratteristico, precipuo scopo di ogni attività mercantile di conseguire un reddito o, almeno, la integrale copertura dei costi sopportati”. Infatti, l’articolo 19-ter, del Dpr 633/1972, dispone che per gli enti non commerciali è ammessa in detrazione unicamente l’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali e il suddetto diritto è riconosciuto a condizione che la medesima attività commerciale venga gestita con contabilità separata da quella relativa all’attività principale (circolare 328/1997).

Sul fronte delle sanzioni, sostiene la sentenza 11946/2012 che l’esimente trova fondamento nell’incertezza normativa che contraddistingue la fattispecie, la quale – oltre a non essere ravvisabile nel caso trattato – non è stata neppure provata dal giudice d’appello. Infatti, in tema di sanzioni amministrative tributarie, l’incertezza normativa oggettiva postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento di interpretazione normativa, riferibile esclusivamente al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione (Cassazione, sentenza 2192/2012).

Riguardo al servizio di distribuzione dell’acqua, la Corte di legittimità ha affermato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Dpr 633/1972, la relativa Iva, così come quella riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria, è detraibile in quanto riconducibile alla sfera commerciale dell’ente. Per contro, sono imputabili all’attività istituzionale, con conseguente indetraibilità dell’imposta, i lavori di ristrutturazione e di ammodernamento della rete idrica comunale, come i lavori di captazione e di distribuzione della rete idrica in alcune contrade del territorio comunale, siccome non inerenti in via diretta al servizio, di natura commerciale, riguardante l’organizzazione della distribuzione dell’acqua, ma al bene del demanio pubblico rispetto al quale l’ente è intervenuto in veste istituzionale. Infatti, gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali devono ritenersi soggetti passivi dell'Iva per quanto attiene alle cessioni di beni o prestazioni di servizi rese nell'ambito di attività commerciali (Cassazione, sentenza 3513/2012).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top