L’esistenza di un’autonoma organizzazione collegata all’attività di lavoro autonomo può essere desunta attraverso indici quali: spese rilevanti per beni strumentali, compensi erogati a terzi per lo svolgimento dell’attività, ecc.. Tali elementi di prova fanno ritenere che il professionista si avvalga di un’organizzazione di mezzi e non soltanto dell’attività professionale ricollegabile alla sua persona. Solo in tale ultimo caso per i lavoratori autonomi non vi è applicazione dell’Irap. La decisione di merito che non abbia esaminato gli elementi probatori addotti dall’Amministrazione limitandosi ad esprimere espressioni generiche è motivata in modo apodittico e va annullata.
Fonte: Agenzia Entrate
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