Sono considerati in libera pratica in uno Stato Ue i prodotti provenienti da Paesi o territori terzi per i quali siano state adempiute in uno Stato membro le formalità d'importazione, nonché riscossi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili in base alla tariffa doganale comune.
L’immissione in libera pratica presuppone una dichiarazione di vincolo al regime resa presso la dogana d’ingresso nell’Unione europea, che implica le seguenti attività in dogana:
applicazione delle misure di politica commerciale (verifica delle licenze d’importazione, assenza di divieti, sussistenza e capienza di contingenti eccetera)
espletamento delle altre formalità previste per l’importazione di una merce (controlli sanitari, fitosanitari eccetera)
applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

L’immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria a una merce non comunitaria.
Le operazioni di immissione in libera pratica non sono soggette a Iva in Italia, laddove i beni importati siano destinati a proseguire verso altro Stato membro della Ue o siano destinati a essere introdotti in un deposito Iva.
In tal caso, il soggetto che intende effettuare le predette operazioni è tenuto a dichiarare, nel mod. Dau-Imp, che i beni da immettere in libera pratica sono destinati a successiva cessione e spedizione verso un altro Stato membro o sono destinati all’introduzione in depositi Iva (articolo 50-bis, Dl n. 331/1993).

Il comportamento da seguire è il seguente:
1) si deve affidare l'incarico per lo sdoganamento a un soggetto registrato ai fini Iva nello Stato membro in cui viene eseguita l'immissione in libera pratica ovvero nominare in quel paese un proprio rappresentante fiscale
2) al ricevimento della merce nel deposito, si deve integrare e registrare la fattura ricevuta dal predetto soggetto, al fine di calcolare e contabilizzare l'Iva dovuta sull'operazione
3) si deve indicare l'operazione nell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari (modello Intra 2).

A norma della lettera b), comma 4, articolo 50-bis, i beni extracomunitari possono essere introdotti in un deposito Iva previa "immissione in libera pratica".
L'immissione in libera pratica di merci di origine non comunitaria, con introduzione in un deposito Iva, "...è da considerarsi importazione, non più in sospensione d'imposta, bensì non soggetta all'I.V.A. sulla base di una dichiarazione dell'importatore circa la destinazione del bene comprovata anche dalla restituzione di copia del documento doganale di importazione munito dell'attestazione, sottoscritta dal depositario, di avvenuta presa in carico delle merci nel registro previsto per i depositi IVA dall'art. 50-bis, comma 3, del D.L. n. 331 del 1993" (circolare n. 145 del 10/6/1998).

L'esclusione dal pagamento dell'Iva è quindi subordinata all'indicazione, nella bolletta doganale d'importazione, che i beni immessi in libera pratica sono destinati a essere introdotti in un deposito Iva; inoltre, copia della bolletta doganale d'importazione, fornita sia dell'attestazione di presa in carico sia del numero attribuito dal gestore del deposito, deve essere rimessa all'ufficio doganale che ha proceduto allo sdoganamento.

Per l’introduzione di beni provenienti da paesi extracomunitari in depositi Iva occorre che gli stessi, una volta giunti in dogana scortati da un documento di transito, vengano sdoganati con un documento sul quale va indicato che i beni sono destinati a essere introdotti in un deposito Iva ai sensi dell'articolo 50-bis, comma 4, lettera b), del Dl 331/1993 e, pertanto, non soggetti a imposta.

L'ufficio di importazione provvede a far garantire l'Iva non riscossa, sempreché non ricorrano le ipotesi di esonero dall'obbligo di prestare cauzione.
Nel caso i beni vengono trasportati verso una destinazione diversa da quella dichiarata, l'ufficio doganale mantiene la suddetta cauzione.

Al momento dell'introduzione, il gestore del deposito prende in carico la merce sull'apposito registro e appone sulla copia della bolletta doganale la nota di presa in carico e il numero attribuito, rinviandone copia alla dogana che ha provveduto allo sdoganamento.
Il soggetto che ha importato i beni annoterà sul registro Iva acquisti la relativa bolletta doganale indicando l'ammontare imponibile e il titolo di non assoggettamento.

Procedura di estrazione di beni immessi in libera pratica
Al momento dell’estrazione dei beni dal deposito si avrà, a seconda della destinazione dei beni, un'operazione interna, intracomunitaria ovvero una cessione all'esportazione.

Se i beni estratti dal deposito vengono inviati fuori dal territorio dello Stato, l'operazione di estrazione risulterà:
non imponibile, ex articolo 8, comma 1, lettera a), Dpr 633/1972, se destinati a paesi extracomunitari
intracomunitaria, ex articolo 41 del Dl 331/1993, se destinati a paesi membri della Ue.
La fattura va annotata nel registro delle fatture emesse.

Laddove i beni vengano estratti per essere commercializzati in Italia, l'operatore dovrà emettere autofattura ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, sulla quale occorre fare riferimento al documento doganale di importazione già annotato nel registro Iva degli acquisti.
L'autofattura può quindi essere considerata a tutti gli effetti il completamento del documento doganale ai fini dell'assolvimento dell'imposta non pagata in dogana al momento dell'importazione.
L’autofattura dovrà essere annotata sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti, ottenendo di fatto la neutralizzazione dell'imposta.

La registrazione deve seguire le seguenti regole (risoluzione n. 198/2000):
qualora l'ammontare imponibile non sia variato rispetto al valore di introduzione:
nel registro delle fatture attive va riportato integralmente sia l'imponibile che l'imposta
nel registro delle operazioni passive andrà annotata esclusivamente l'imposta, essendo l'imponibile già stato indicato sulla base del documento doganale di immissione in libera pratica
qualora l'ammontare imponibile risulti diverso rispetto al valore di introduzione, anche a causa di eventuali prestazioni di servizi (lavorazione, riparazione eccetera) rese durante la giacenza in deposito:
nel registro delle fatture emesse andrà annotato l'intero ammontare imponibile e la relativa imposta
nel registro degli acquisti dovrà essere riportata la differenza dell'ammontare imponibile (rispetto a quello già annotato sulla base del documento doganale), nonché l'intera imposta riguardante l'operazione di estrazione.
Alla fine della procedura di estrazione, auto-fatturando le merci, i beni verranno considerati a tutti gli effetti "nazionalizzati" e, pertanto, le successive operazioni nello Stato saranno assoggettate a Iva nei modi ordinari.

Consignment stock
Il contratto di consignment stock, utilizzato in particolar modo nel commercio internazionale, si basa sul trasferimento di beni di proprietà del fornitore presso un deposito del cliente, il quale ha la facoltà, in base alle sue esigenze, di effettuare prelievi in qualsiasi momento.
Con tale tipologia di contratto il diritto di proprietà sui beni si trasferisce in capo al cliente solo nel momento del prelievo da parte del medesimo.
Con il contratto di consignment stock si ha quindi il vantaggio, per il compratore, di spostare in avanti nel tempo il momento dell'esposizione finanziaria, dato che, in assenza del prelievo, nonostante egli abbia la disponibilità della merce in magazzino, non sarà tenuto a effettuare alcun pagamento.

Peculiarità del contratto:
il destinatario finale dei beni si identifica con il depositario ossia vi deve essere identificazione tra titolare del deposito Iva e soggetto (acquirente finale) che procede all'estrazione dei beni
l'introduzione dei beni per conto del cedente comunitario non determina un acquisto intracomunitario, che si realizza, invece, direttamente in capo al cessionario-depositario all'atto del prelievo
i beni restano di proprietà del cedente fino al perfezionamento dell’acquisto
il rischio di perdita dei beni durante la giacenza in deposito resta a carico del fornitore
il prezzo viene determinato al momento del prelievo dei beni

Obblighi del cessionario-depositario:
richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate
la merce comunitaria deve essere accompagnata da apposito documento di consegna da parte del fornitore
il depositario prende in carico la merce nel registro di cui all’articolo 50-bis, comma 3, senza compilare il modello Intra 2.

E’ al momento del prelievo (effettuato secondo le necessità dell’azienda) che si realizza l’acquisto intracomunitario.
L’acquirente:
comunica al fornitore la quantità di beni prelevati
integra la fattura del cedente
compila il modello Intra 2 sia ai fini fiscali che, eventualmente, ai fini statistici.


Fonte: Agenzia Entrate

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