Domanda
Un'azienda lombarda non può consegnare nei termini pattuiti un impianto a un'azienda francese a causa dello stato di forza maggiore invocato da un proprio subfornitore che produce in una zona colpita dal terremoto. La mancata fornitura di una componente importante comporta un notevole ritardo sia se si attende che il subfornitore riprenda le attività sia in caso si debba effettuare un ordine a un nuovo subfornitore. E' possibile invocare lo stato di forza maggiore di un terzo subfornitore in un contratto di questo tipo e quali formalità devono essere eventualmente svolte?

Risposta
Lo stato di forza maggiore dovuto a eventi naturali imprevedibili al momento in cui il contratto era stato stipulato esonera il fornitore.

In merito a quale diritto permetta l'esenzione da responsabilità in caso di eventi naturali catastrofici, questa particolare causa di giustificazione è prevista dai vari sistemi giuridici anche se con differenti definizioni. Al di là dei sistemi giuridici nazionali, quindi, nella Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili e che si applica nelle compravendite tra Italia e Francia essendo entrambi i Paesi firmatari, ritroviamo la previsione esplicita del caso di forza maggiore che conferma la giustificazione per la parte che non esegua un contratto a causa di un evento imprevedibile al momento della stipulazione, che non sia dovuto all'obbligato che lo invoca e che non sia da questi oggettivamente contrastabile. L'articolo prevede anche l'obbligo di dare tempestivamente informazione alla controparte dell'evento di forza maggiore e delle previsioni di possibile adempimento. La mancanza di questa notifica fa decadere il fornitore dalla giustificazione. E' pertanto necessario avvisare le controparti nel più breve tempo possibile.

Per quanto concerne in particolare la situazione dei subfornitori, non tutti i diritti nazionali hanno una previsione in materia. La Convenzione di Vienna del 1980 invece ha disciplinato la questione della forza maggiore dei subfornitori esplicitamente all'art. 79.2 il quale in particolare dispone che "Se l'inadempienza di una parte è dovuta all'inadempienza di un terzo che essa ha incaricato di adempiere in tutto o in parte il contratto, tale parte è liberata dalla sua responsabilità soltanto nel caso"... in cui il suo subfornitore lo sia per via di una situazione di forza maggiore o equiparata che gli permetta di giustificare l'inadempimento.


Fonte: IPSOA

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