Ribadendo l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite, sent. 22 giugno 2011, n. 13642, in tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni pensionistiche complementari erogate ad un soggetto che risulti iscritto - in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993 – ad un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti ed a causa previdenziale prevalente, sono soggette ad un differente trattamento tributario secondo che gli importi siano maturati prima o dopo il 31 dicembre 2000. Al riguardo, per quanto concerne gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la quota capitale relativa al trattamento economico conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro è soggetta al regime di tassazione separata di cui all’art. 17, lett. a)-bis, del TUIR; mentre le somme provenienti dalla liquidazione del c.d. “rendimento netto” - derivanti da fondi gestiti e considerate fiscalmente redditi di capitale – sono soggette alla ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% prevista dall’art. 6 della legge n. 482 del 1985. Sugli importi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui all’art. 17, comma 1, lett. a)-bis, del TUIR.


Fonte: Agenzia Entrate

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