L’art. 8 del Decreto fiscale (D.L. n. 16/2012) ha stabilito la deducibiità dei costi da reato, salvo spese e costi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività illeciti. A seguito di tali modifiche normative intervenute, la Consulta, a cui era stata rinviato il giudizio sull’incostituzionalità della vecchia norma (art. 14, comma 4-bis, Legge n. 537/1993) che prevedeva l’indeducibilità di tali costi, restituisce ora gli atti alla Commissione regionale del Veneto perché questa valuti se sia ancora attuale la rilevanza delle circostanze a suo tempo sollevate. Ciò sulla base di quanto previsto dall’ordinanza della Corte Costituzionale n. 190 depositata il 16 luglio 2012.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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