L’art. 12, comma 4, del Decreto fiscale (D.L. 16/2012), per garantire una maggiore trasparenza dell’iter giurisdizionale del contenzioso tributario su terreni e fabbricati, ha previsto l’annotazione negli atti del catasto anche delle sentenze non esecutive. In attuazione di tale disposizione, l’Agenzia del Territorio, con il Provvedimento del 17 luglio scorso, ha definito più precisamente le modalità di annotazione da parte dell'ufficio provinciale territorialmente competente. Ha stabilito quindi che deve essere  effettuata  entro 30 giorni dal rilascio della copia della sentenza da parte della segreteria della Commissione tributaria, accompagnata dall’attestazione del passaggio in giudicato, o comunque entro 90 giorni dalla data in cui l’ufficio ha avuto conoscenza della definitività della decisione.


Fonte: Il Sole 24 Ore

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