Domanda
Una società noleggia un automezzo in maniera continuativa e uno in maniera saltuaria, senza nessun contratto scritto. Tenuto conto che l'attività di noleggio è del tutto residuale rispetto all'attività prevalente della società, la stessa è tenuta a presentare la comunicazione indicando entrambi i noleggi? In assenza di un contratto scritto cosa andrà indicato nella comunicazione? Sono da includere esclusivamente i contratti (anche se verbali) stipulati dal 21/11/11 o anche quelli stipulati anteriormente ancora in essere al 21/11/2011?

Risposta
Quale prima cosa si evidenzia l'intervenuta proroga per la presentazione della comunicazione ad opera del Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2012 che ha spostato i termini per l'adempimento in esame dal 30 giugno 2012 al 29 ottobre 2012.

Per quanto concerne invece l'obbligo di comunicazione a seguito dello svolgimento dell'attività di noleggio in misura residuale e saltuaria si evidenzia che tale condizione non possa essere considerata un'esimente dall'obbligo di presentazione della comunicazione in esame.

Nella nota dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2011, infatti, l'Agenzia ha esplicitamente evidenziato che " nel caso di svolgimento di più attività, a prescindere dalla prevalenza, per le operazioni relative all'attività di noleggio si invierà una comunicazione ai sensi del Provvedimento del 21 novembre 2011 mentre per l'altra attività si procederà a comunicazione ai sensi del Provvedimento 22 dicembre 2010".

Per quanto concerne i contratti da considerare ai fini della comunicazione in esame, si rileva che sempre nella citata nota del 22 dicembre 2011 l'Agenzia abbia rilevato che "per l'attività di locazione e/o noleggio di autovetture, caravan e altri veicoli, unità da diporto e aeromobili l'obbligo di comunicazione decorre dal 21 novembre 2011, fermo restano, per il 2010 e per al frazione del 2011 che va dal 1° gennaio al 20 novembre, l'obbligo di comunicazione ai sensi del Provvedimento 22 dicembre 2010 e successive modifiche e integrazioni". Gli unici contratti che andranno indicati risultano, quindi, essere solamente quelli posti in essere dal 21 novembre 2011.

Per quanto concerne, invece, come vadano evidenziati nella comunicazione in oggetto i contratti verbali di locazione si ritiene che tale domanda si riferisca alla modalità di compilazione del campo "identificativo del contratto". Nel merito si evidenzia che tramite la già citata nota del 22 dicembre 2011 l'Agenzia abbia rilevato che in tale campo possa essere indicato il numero interno attribuito al contratto dal locatore.

Si ritiene, pertanto, che la forma scritta o verbale del contratto di locazione sia ininfluente essendo lo stesso comunque debitamente iscritto, e quindi identificato, nella contabilità del soggetto che lo concede.


Fonte: IPSOA

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