L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche “per relationem”, mediante riferimento ad altri atti o documenti, richiamati nel provvedimento adottato, la cui indicazione sia resa agevole al contribuente, ovvero al giudice. L’onere di motivazione in esame (cfr articolo 7 della legge n. 212 del 2000) è correttamente adempiuto se nell’atto impugnato siano facilmente individuabili i punti dell’atto richiamato sui quali è basata la ricostruzione dell’ufficio. Non è necessaria, infatti, l’allegazione degli atti richiamati.



Ordinanza n. 10085 del 19 giugno 2012 (udienza 22 marzo 2012)
Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Merone Antonio - Est. Cosentino Antonello

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