L’Agenzia ha risposto nella risoluzione 64 E del 12 giugno ad un quesito sula legittimità della richiesta di rimborso dell’imposta di registro per il fondo rustico acquistato da una società malgrado la prelazione del coltivatore affittuario. All'originario acquirente del  fondo  spetta il diritto al rimborso dell'imposta di registro corrisposta sull'atto di acquisto, in caso di  sentenza che accerti la sussistenza del diritto al riscatto, perché di fatto la sentenza stessa  sostituisce neldiritto di possesso l'originario acquirente  con il riscattante. E' a favore di quest'ultimo che si realizza, pertanto, il relativo trasferimento, e su di lui ricade l’obbligo dell’imposta.

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