L’ente autorizzato allo svolgimento delle pratiche di adozione internazionale è tenuto a certificare anche le spese sostenute direttamente dai genitori adottivi e quelle sostenute presso soggetti diversi dall’ente?

L’ente autorizzato deve certificare non solo le spese sostenute direttamente dall’ente stesso per la procedura di adozione e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma anche quelle sostenute direttamente da costoro o presso soggetti diversi dall’ente autorizzato. Al fine di porre l’ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all’adozione dovranno consegnare all’ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche un’apposita autocertificazione, resa ai sensi dell’articolo 46 del Dpr n. 445/2000, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui attestino che le spese, per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera l-bis del Tuir, e che non sono state sostenute direttamente dall’ente autorizzato sono “riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della legge n. 184/1983” (cfr risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 77/2004).


Fonte: Agenzia Entrate

0 commenti:

 
Top