Sconta l’aliquota Iva ordinaria e non quella agevolata l’acquisto di un parquet di tipo “flottante”, che non necessita, cioè, di collanti per la posa in quanto tale caratteristica non lo rende comunque riconducibile alla categoria dei “beni finiti”, che beneficiano dell’Iva al 10%, ma a quella dei materiali di rivestimento.
L’intervento, riconducibile all’ipotesi di “pavimento verso l’esterno”, può invece fruire della detrazione del 55% per risparmio energetico, purché sussistano i requisiti di “trasmittanza termica” previsti dall’allegato B al decreto del ministro per lo Sviluppo economico 11 marzo 2008.
Le precisazioni arrivano con la risoluzione n.71/E del 25 giugno.

L’Agenzia delle Entrate, nel documento di prassi, chiarisce che i “beni finiti”, che beneficiano dell’Iva agevolata al 10 %, sono quelli che successivamente all’utilizzo nell’intervento di recupero, non perdono la loro individualità (ad esempio, gli ascensori, gli infissi, i sanitari). Il parquet in esame, invece, anche se può essere montato senza l’uso di collanti, una volta smontato, non è un bene dotato di una propria autonomia e funzionalità.
Di conseguenza, la cessione di un pavimento con le caratteristiche descritte, deve scontare l’Iva ordinaria.

Altro punto chiave della risoluzione è se, nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia, il rifacimento della pavimentazione possa fruire o meno della detrazione del 55% per risparmio energetico. Al riguardo, l’Agenzia ricorda che il beneficio fiscale, in caso di “strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)... spetta a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica”, deve, cioè, trattarsi di “pavimenti verso locali non riscaldati o verso l’esterno”.
Il parquet in esame, precisa l’Agenzia, è riconducibile alle ipotesi di pavimento verso l’esterno e, di conseguenza, può beneficiare della detrazione del 55 per cento.


Fonte: Agenzia Entrate

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