Con la circolare n. 27/E del 21 giugno 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull’applicazione o meno dell’imposta di registro in determinati casi. Tra i chiarimenti, vi è quello relativo al caso della separazione di coniugi; in particolare, trovano l’esenzione da bollo, registro e ogni altra tassa gli accordi patrimoniali stipulati dai coniugi nell’ambito della separazione a favore dei figli, purché considerati funzionali e indispensabili a risolvere la crisi coniugale. In caso di separazione, inoltre, permane l’agevolazione prima casa, anche se viene ceduta. Sul decreto di omologazione degli accordi di ristrutturazione del debito, invece, l’imposta di registro si applica nella misura fissa di € 168.


Fonte: Agenzia Entrate

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