Domanda
A seguito del rinnovo contrattuale del CCNL Studi professionali del 29/11/2011, l'iscrizione al CA.DI.PROF è obbligatoria? Ed in caso di mancata adesione all'ente bilaterale il datore di lavoro è obbligato a corrispondere un elemento distinto della retribuzione?

Risposta
Premesso che, in caso di mancata adesione alla Cassa di assistenza sanitaria e/o all'Ente bilaterale, il c.c.n.l. per i dipendenti degli studi professionali impone al datore di lavoro l'obbligo di erogare mensilmente ai propri dipendenti un elemento distinto della retribuzione, per fornire una risposta al quesito formulato occorre verificare se la disciplina contrattuale indicata vincoli, oltre ai datori iscritti alle associazioni stipulanti, anche coloro che - come sembra nel caso in esame - pur non essendo iscritti applicano comunque di fatto ai dipendenti il trattamento derivante dal contratto nazionale di categoria.

La questione è stata affrontata nella circolare n. 43/2010 dal Ministero del lavoro, che si è pronunciato in senso positivo con riferimento all'ipotesi in cui il contratto collettivo, dopo aver definito un sistema bilaterale volto a fornire tutele aggiuntive ai prestatori di lavoro nell'ottica di un innovativo welfare negoziale, disponga l'obbligatorietà del riconoscimento ai dipendenti dei datori di lavoro che non intendono aderire al sistema, di analoghe forme di tutela economica. Secondo il Ministero, là dove espressamente previsto dal contratto collettivo (come avviene, nel nostro caso, nella dichiarazione a verbale in calce all'art. 7 bis e nell'analoga dichiarazione posta in calce all'art. 19 del c.c.n.l.), ogni singolo prestatore di lavoro matura un diritto contrattuale di natura retributiva che comporta, per i datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, l'obbligo di erogare somme o prestazioni equivalenti.


Fonte: IPSOA

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