Grosso input alle ristrutturazioni edilizie. Sale dal 36 al 50% la detrazione delle spese sostenute fino a tutto giugno 2013 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Stessa percentuale per le opere di riqualificazione energetica degli edifici realizzate nel primo semestre del prossimo anno. Torna l’imponibilità Iva sugli immobili abitativi ceduti o locati dalle imprese di costruzione. Credito d’imposta per chi assume personale altamente qualificato.
Sono le principali novità fiscali contenute nel Dl n. 83/2012 (“Misure urgenti per la crescita del Paese”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno.

Più sconti fiscali dalle ristrutturazioni edilizie
L’articolo 11 del decreto innalza la percentuale di detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. A partire dalla data di entrata in vigore del decreto (26 giugno 2012) e fino al 30 giugno 2013, il “bonus ristrutturazioni” sale dal 36 al 50%, da calcolare su una spesa massima di 96mila euro per immobile, importo doppio rispetto all’ordinario limite  di 48mila euro.
Per le spese di riqualificazione energetica degli edifici già esistenti, invece, fino al 31 dicembre di quest’anno resta ancora valida la percentuale di detrazione del 55%. Nel primo semestre del 2013, dal 1° gennaio al 30 giugno, questi interventi – che secondo quanto stabilito dal Dl n. 201/2011 sarebbero dovuti confluire nella disciplina delle ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir), con detrazione quindi del 36% – saranno anch’essi ”premiati” al 50%, fermi restando gli importi massimi di detrazione attualmente in vigore, diversi a seconda del tipo di intervento.

Le imprese edili “svicolano” dal pro-rata
Importanti modifiche per le imprese di costruzione e ristrutturazione edilizia, che potranno scegliere se optare per l’Iva in caso di cessioni e locazioni di fabbricati abitativi costruiti o ristrutturati anche da oltre cinque anni e rimasti invenduti o non affittati. La conseguenza più rilevante dovuta alla modifica è l’abolizione dei paletti imposti dal pro-rata.
Processo inverso per gli immobili strumentali per natura. In particolare, sono soppresse due ipotesi che prevedevano l’imponibilità ai fini Iva: cessioni e locazioni realizzate da soggetti passivi nei confronti di privati ovvero di acquirenti e inquilini che possono detrarre non più del 25% dell’imposta. Tuttavia, anche in questi casi, è sempre possibile esercitare l’opzione per il regime di imponibilità.
A stabilirlo l’articolo 9 del decreto, intervenuto sull’articolo 10 del Dpr 633/1972, numeri 8, 8-bis e 8-ter.
Nel pacchetto della nuova disciplina, arriva anche l’applicazione del reverse charge per tutte le cessioni di immobili, quindi sia di tipo abitativo sia strumentale, nel caso in cui le due parti siano soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

Credito d’imposta per assunzioni qualificate
Istituito un credito d’imposta a favore di tutte le imprese - a prescindere dalla forma giuridica, dalle dimensioni, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato - che assumono a tempo indeterminato personale altamente qualificato, in possesso di un dottorato di ricerca universitario o di una laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche e impiegato in attività di ricerca e sviluppo (articolo 24 del decreto).
L’agevolazione ammonta al 35%, con un limite massimo di 200mila euro annui per impresa, del costo aziendale sostenuto per tali assunzioni.
Il credito, utilizzabile esclusivamente in compensazione, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è maturato e in quelle delle annualità in cui è utilizzato.
Il diritto al contributo decade se il numero dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel bilancio precedente all’applicazione del beneficio, se il posto di lavoro non è conservato per almeno un triennio (due anni nel caso di piccole e medie imprese) oppure quando vengono accertate definitivamente violazioni in ambito fiscale e contributivo per le quali sono state irrogate sanzioni per almeno 5mila euro, violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori o, ancora, quando il datore di lavoro è condannato, con provvedimento definitivo, per condotta antisindacale.
Per fruire del bonus, le imprese devono presentare istanza al ministero dello Sviluppo economico – chiamato ad adottare le disposizioni applicative entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto – che assegnerà il contributo nei limiti di spesa stabiliti (25 milioni di euro per il 2012, 50 milioni a partire dal 2013).


Fonte: Agenzia Entrate

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