L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 24/E del 15 giugno 2012, con la quale ha fornito chiarimenti sui beni concessi in godimento ai soci o familiari dell’imprenditore. In particolare, è stato precisato che, nel caso in cui non sia stato determinato correttamente l’acconto seguendo le nuove regole (reddito diverso per l’utilizzatore e indeducibilità dei costi per l’impresa concedente il bene), l’eventuale omesso o non sufficiente versamento d’imposta potrà essere sanato in sede di secondo acconto a novembre, senza sanzioni e applicando gli interessi del 4% annuo. La regola del maggior reddito diverso in capo all’utilizzatore scatta anche quando il bene è concesso in godimento solo per una frazione dell’anno.



Fonte: Il Sole 24 Ore

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