Lo svolgimento di un’attività agricola connessa da parte di una cooperativa (o di un consorzio) che commercializza i prodotti dei soci non dà luogo ad altre operazioni imponibili, oltre alle cessioni di beni dai soci all’ente e dall’ente ai terzi.
L’indicazione è arrivata dall’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 65/E del 12 giugno.

In sostanza, il dubbio dipanato dall’Amministrazione finanziaria era il seguente: le attività agricole connesse svolte dalla cooperativa che commercializza i prodotti del socio costituiscono autonome prestazioni di servizi da fatturare al socio?

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato come le cooperative rappresentino produttori agricoli, che svolgono l’attività sui prodotti conferiti dai soci. Una “continuità” tra le parti, per effetto della quale, nell’ambito della vendita dei prodotti agricoli, le attività connesse non assumono la rilevanza di autonome prestazioni di servizi rese ai soci, ma rappresentano una fase dell’attività di commercializzazione svolta dalla cooperativa per conto dei soci.

Un’interpretazione, questa, che era stata già fornita dall’Amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 6 del 22 gennaio 1997. Un documento che, pur emanato quando la normativa inquadrava il rapporto tra socio e cooperativa nello schema della “commissione alla vendita” (schema poi abbandonato), si basava su un ancora condivisibile parere dell’Avvocatura dello Stato, in base al quale le attività di manipolazione e trasformazione svolte dalla cooperativa sui prodotti agricoli dei soci costituiscono “un quid strettamente funzionale e quasi inautonomo rispetto all’attività principale di vendita da parte delle cooperative agricole per conto dei soci produttori”.


Fonte: Agenzia Entrate

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