A una persona che acquista un diritto di usufrutto sulla quota di partecipazione detenuta dal socio di una Sas, con quali criteri viene attribuito l'utile prodotto dalla società?

Nella società in accomandita semplice il trasferimento della quota detenuta da un socio accomandante è disciplinato dall’articolo 2322 del codice civile, il quale stabilisce, al comma 1, che la quota del socio accomandante è trasmissibile in via generale in caso di morte.
Il successivo comma 2, nel prevedere che “salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, la quota può essere ceduta, con effetto verso la società, con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale”, consente il trasferimento della quota non solo a causa di morte ma anche per atto tra vivi, subordinandone l’efficacia nei confronti della società, in quest’ultimo caso, al consenso degli altri soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate (cfr risoluzione n. 61/2006), in relazione alla medesima quota può essere ceduto anche il diritto di usufrutto e , quindi, il godimento in capo all’usufruttuario del diritto a percepire gli utili derivanti dall’altrui partecipazione societaria. La costituzione del diritto di usufrutto sulla quota di partecipazione comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all’usufruttuario spetta il diritto agli utili, senza che ciò possa fargli acquisire la qualifica di socio, mentre al titolare della quota, che non perde la qualifica di socio, spetta la nuda proprietà.
Sul piano fiscale, l’imputazione del reddito prodotto dalle società di persone è soggetto al regime previsto dagli articoli 5, commi 1 e 2, e 8, comma 2, del Tuir, i quali, pur individuando nei soci i soggetti cui attribuire per trasparenza il reddito societario, stabiliscono altresì che lo stesso deve essere imputato in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili.
Dispone, infatti, l’articolo 5 (commi 1 e 2) del Tuir che i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.
Analogamente, a norma dell’articolo 8, comma 2, del Tuir, le perdite realizzate dalle società di persone devono essere attribuite a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.


Fonte: Agenzia Entrate

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