Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, l’Ufficio è legittimato a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 38, comma 3 del DPR n. 600 del 1973, sul presupposto dell’inferenza probatoria dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti. Di conseguenza, a fronte della legittima prova presuntiva offerta dall’Ufficio, incombe sul contribuente l’onere di dedurre e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della predetta pretesa (cfr. anche Cass. n. 19174 del 2003, n. 2605 del 2000). Inoltre, qualora l’Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente dimostri che la medesima sia giustificata dall’accensione di un mutuo ultrannuale, questo non esclude la legittimità dell’accertamento ma diluisce la capacità contributiva. Di conseguenza, il capitale mutuato deve essere detratto dalla spesa accertata (imputata a reddito) ma ad essa vanno aggiunti, per ogni annualità, i ratei di mutuo maturati e versati (v. Cass. n. 24597 del 2010).

Sentenza n. 6220 del 20 aprile 2012 (udienza 11 gennaio 2012)
Cassazione civile, sezione V - Pres. Adamo Mario - Est. Bognanni Salvatore
Accertamento Sintetico – Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Onere della prova – Spesa per incrementi patrimoniali – Mutuo ultrannuale

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