Un atto che è stato posto in essere all’estero se viene enunciato in Italia è soggetto a registrazione?

L’articolo 11 della Tariffa, parte II, allegata al Dpr 131/1986 (Testo unico sull’imposta di registro) prevede che gli atti formati all’estero sono soggetti a registrazione solamente al verificarsi del caso d’uso.
Si ha caso d’uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell’esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell’adempimento di un’obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organi ovvero sia obbligatorio per legge o regolamento.
L’enunciazione in Italia richiede che l’atto sia registrato a norma di quanto disposto dall’articolo 22 del citato Dpr 131/1986.
Tale disposizione dispone, infatti, che “se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene l’enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate”.


Fonte: Agenzia Entrate

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