Le prestazioni di vigilanza e custodia rese dalle guardie giurate sono escluse dall’Iva?

Il trattamento di esclusione dall’Iva è limitato alle sole prestazioni di vigilanza rese dalle guardie particolari giurate che operano in qualità di esercenti lavoro autonomo, e non a quelle rese da tali soggetti (persone fisiche autorizzate allo svolgimento dell’attività a norma del Rdl n. 1952/1935) alle dipendenze di un istituto di vigilanza.
Nella circolare dell’Amministrazione finanziaria n. 269 del 1997 è stato, infatti, precisato che le prestazioni di vigilanza e custodia ove svolte da istituti di vigilanza autorizzati, anche utilizzando le guardie particolari giurate, non sono esenti da Iva se le guardie particolari giurate sono legate all’istituto da un rapporto di lavoro subordinato e non hanno la veste di lavoratori autonomi.
La pronuncia di prassi si fonda sul parere del Consiglio di Stato n. 247/96, sezione III, dell’1 marzo 1996, con il quale il supremo organo della magistratura amministrativa ha ritenuto che nella normativa relativa alla vigilanza privata sia dato individuare una netta distinzione tra i servizi degli istituti di vigilanza, disciplinati dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.2144, e quelli delle guardie particolari giurate, regolamentate invece dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.


Fonte: Agenzia Entrate

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