Domanda
Una signora anziana è ospite presso una casa di riposo ed è usufruttuaria di una casa che prima utilizzava come residenza. Dato che per l'Imu bisogna aspettare la delibera del comune per sapere se considerare abitazione principale o meno, come bisogna comportarsi in occasione del pagamento del 1° acconto? Più precisamente, bisogna usare il codice 3919 (quota stato) o il codice 3912?

Risposta
Alla luce delle ultime modifiche apportate da parte del D.L. n. 16/2012 all’art. 13 del D.L. n. 201/2011 (norma che, come noto, ha introdotto dal 2012, seppur in via sperimentale, l’IMU), possono essere applicate le agevolazioni previste per l’abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
La norma, però, prevede che tale possibilità possa essere disposta solo con regolamento comunale.
A tale proposito, si ricorda che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 16, è stato previsto che, entro il 30 settembre 2012, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.
Pertanto, allo stato attuale, non è detto che in occasione del versamento della 1° rata per il 2012 (scadenza fissata al 18 giugno) siano già disponibili i regolamenti comunali che disciplinino la nuova imposta per quanto riguarda gli aspetti demandati dalla legge statale (tra cui, come accennato, rientra anche la possibilità di riconoscere la suddetta agevolazione).
Tra l’altro, non ci sono ancora istruzioni in merito a come ci si debba comportare in questi casi.
In linea teorica (e attenendosi scrupolosamente al dato normativo) se non c’è ancora il regolamento comunale, in sede di primo acconto si dovrebbe versare l’imposta con aliquota piena (0,76%), senza fruire delle detrazioni per abitazione principale e utilizzando l’apposito codice tributo per le abitazioni secondarie.
In sede di saldo (entro il 17 dicembre 2012), con regolamento comunale che prevede tale possibilità, si dovrebbe rideterminare l’imposta dovuta per l’abitazione principale (con le relative detrazioni), scomputare quanto pagato a giugno e versare l’eventuale saldo (con codice tributo 3912 – abitazione principale e pertinenze).
Il problema, però, sta nel fatto che per le abitazioni secondarie, a differenza di quanto previsto per le abitazioni principali, una quota dell’IMU (esattamente il 50% calcolato con l’aliquota base) è di competenza statale.
Pertanto, applicando la procedura sopra esposta si verrebbe a creare un problema in merito al recupero della suddetta quota statale in quanto, quella versata a giugno non sarebbe di competenza dello Stato, ma spetterebbe al comune.
Allo stato attuale, dunque, sarebbe opportuno attendere i chiarimenti ministeriali, sperando che ci sia una pronuncia in merito.


Fonte: IPSOA

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