La definizione dei ruoli ai sensi dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002 riguardava i ruoli consegnati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2000 e non comportava oneri di attestazione in capo all’Agenzia delle entrate. Secondo un principio giurisprudenziale riferito alla speciale procedura prevista dal citato art. 12, per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000 – mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle eventuali spese sostenute dal concessionario – non è prescritta a carico dell’Agenzia delle entrate alcuna attestazione della regolarità del condono e del pagamento integrale di quanto dovuto, gravando sul contribuente l’onere di provare che il versamento effettuato concerna la controversia in corso e che le somme pagate corrispondano al 25 per cento dell’importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni) (Cass. n. 2410/2006).

Sentenza n. 6553 del 27 aprile 2012 (udienza 29 febbraio 2012)
Cassazione civile, Sez. V - Pres. Cicala Mario - Est. Di Blasi Antonino
Agevolazioni fiscali – Definizione dei ruoli ex articolo 12 legge n. 289 del 2002 – Onere della prova del versamento – Compete al contribuente

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