L’amministratore di condominio è sempre tenuto ad aprire partita Iva?

L’esercizio abituale e professionale della gestione di condomini costituisce attività di lavoro autonomo, inquadrabile nell’esercizio di arti e professioni. L’incarico di amministratore di condominio può essere assunto indifferentemente da una persona fisica, una società di persone o da una società di capitali. Il compenso può essere fissato anticipatamente in sede di nomina o anche in sede di approvazione del rendiconto annuo.
Gli adempimenti fiscali per lo svolgimento dell’attività di amministratore del condominio sono gli stessi che valgono per gli altri professionisti. Pertanto, per avviare l’attività, l’amministratore deve richiedere la partita Iva entro 30 giorni dall’inizio della stessa utilizzando, se si tratta di persona fisica, il modello AA9/10 prelevabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione “modulistica”.
Quando invece l’attività di amministratore è svolta non in in maniera sistematica, abituale e organizzata, da un soggetto non esercente arti o professioni (ad esempio, il condòmino che si occupa della gestione del proprio stabile), l’attività genera reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e non sussiste alcun obbligo ai fini Iva.


Fonte: Agenzia Entrate

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