Domanda
Nei rapporti tra due grandi aziende, una italiana e una francese, il compratore invia gli ordini con le proprie condizioni generali di contratto, che allega. Il compratore invia l'accettazione, subordinandola all'accettazione delle proprie condizioni generali di acquisto, che pure invia. In caso di reclamo, chi avrebbe diritto di veder applicate le proprie condizioni generali?

Risposta
Le condizioni generali in base al diritto italiano, valgono a condizione che la parte che le ha predisposte le abbia rese conoscibili all'altra parte prima della conclusione del contratto (cioè dell'accettazione). Ciò non sarà comunque sufficiente per sanare eventuali clausole vessatorie che vi siano contenute, e in particolare, nei contratti internazionali, le clausole di deroga del foro.

A sua volta, la Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale prevede che in caso l'accettazione contenga modifiche essa si considera una controproposta e necessita di una nuova accettazione. Ne sono escluse solo le modifiche di scarsa rilevanza, che non possono riguardare gli elementi fondamentali del contratto quali il prezzo, le condizioni e i termini di consegna, le quantità e la qualità. Purtroppo la disposizione della Convenzione lascia una zona di grigio non identificando le questioni di scarsa rilevanza.

Infine, l'esecuzione del contratto senza un'accettazione esplicita comporta che essa possa interpretarsi come un'accettazione per fatti concludenti, per cui si può supporre che le condizioni del compratore siano state accettate desumendolo dalla sua attività incompatibile con il rifiuto.

Non sempre tuttavia questa interpretazione è condivisa dalla giurisprudenza, per cui sarebbe sempre buona norma che le parti precisino quale delle condizioni generali si applichi ed, eventualmente, con quali modifiche.


Fonte: IPSOA

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