Domanda
In quali sanzioni incorre il datore di lavoro che omette di registrare nel Libro Unico i dati relativi all'effettuazione di lavoro straordinario?

Risposta
Secondo quanto previsto dall'art. 39, comma 7, del D.L. n. 112/2008, salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati, che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 150 a euro 1.500 e, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori, la sanzione va da euro 500 a euro 3.000. Appare utile ricordare che l'illecito di cui si tratta, si configura ogni qualvolta la quantificazione della durata della prestazione o la retribuzione effettivamente erogata non corrisponda a quella formalizzata sul libro unico. A tale proposito, il Ministero del lavoro con nota ad interpello n. 47/2011 ha avuto modo di precisare che la sanzione non è applicabile quando le somme erogate al lavoratore sono effettivamente quelle indicate sul LUL, pur differenziandosi da quanto astrattamente previsto dal contratto collettivo applicabile.

Non è altresì soggetta a sanzione la mancata scritturazione di permessi per riduzione di orario di lavoro o di indennità sostitutive non godute dai lavoratori nei termini stabiliti dai c.c.n.l.

Per completezza di informazione si precisa che non sono soggette a sanzione le omissioni derivanti da incertezze interpretative su modifiche legislative, amministrative o contrattuali ovvero per ritardi nella diffusione del testo di un rinnovo contrattuale o ancora per la difficoltà di individuare correttamente la natura delle prestazioni di lavoro rese nel mese di riferimento.

L'omessa, irregolare o infedele registrazione è imputabile a ciascun singolo mese di elaborazione del libro unico, pertanto il riferimento ad omissioni o infedeltà di più mesi comporta la constatazione di una pluralità di illeciti.


Fonte: IPSOA

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