Quali requisiti deve avere l’autorizzazione all’impresa ai fini dell’esenzione dall’Iva della prestazione di soccorso medico?

L’articolo 10, punto 15), del Dpr n. 633/1972, in conformità con quanto disposto dall’articolo 13, lettera p), della direttiva comunitaria 17 maggio 1977, n. 77/388, stabilisce che possa trovare applicazione il regime di esenzione dall’Iva per il trasporto di malati o feriti se la prestazione è effettuata, con autoambulanza o altri mezzi attrezzati ad ambulanza, da Onlus o da imprese autorizzate.
Con la risoluzione n. 114/2000, l’Amministrazione finanziaria ha affermato che l‘autorizzazione deve, in via generale, essere oggetto di esplicito provvedimento da parte dell’ente pubblico competente ad appurare l’effettiva idoneità dell’impresa appaltatrice allo svolgimento del servizio di trasporto di persone malate o ferite. Il richiamato documento di prassi, in particolare, precisa che qualora, poi, il soggetto che affida il servizio è un ente locale, un’azienda sanitaria locale ovvero un’azienda ospedaliera, la predetta autorizzazione deve intendersi implicitamente rilasciata all’atto della sottoscrizione del relativo contratto, dato che l’affidamento presuppone logicamente il riconoscimento dell’idoneità del soggetto prescelto allo svolgimento del servizio di trasporto di malati e feriti.


Fonte: Agenzia Entrate

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