Il decreto legge 16/2012 ha introdotto, tra l'altro, alcune "novità" fiscali in tema di liquidazione e scioglimento di società o enti soggetti all'Ires, di società o associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, e di imprese individuali.

L'articolo 2, comma 5 del decreto, ha sostanzialmente allineato la disciplina fiscale a quella civilistica prevista nel capo VIII del codice civile in materia di liquidazione e scioglimento delle società di capitali (oggetto delle modifiche di cui all'articolo 4 del Dlgs 6/2003, con decorrenza 1° gennaio 2004), intervenendo sull'articolo 5 del Dpr 322/1998.
Tale ultimo articolo prevede, a seguito delle modifiche, che "il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 (del Dpr 322/1998), la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data "in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli articoli 2484 e 2485 del codice civile…".
In precedenza, il liquidatore (o il rappresentante legale) doveva presentare la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in liquidazione entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica.

Resta fermo che la dichiarazione relativa al risultato finale delle operazioni di liquidazione va presentata entro nove mesi successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del bilancio finale, se prescritto, in via telematica.

Gli articoli 2484 e 2485 del codice civile dispongono che gli effetti dello scioglimento della società di capitali si producono:
dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa, nelle ipotesi previste dai numeri 1) (per il decorso del termine), 2) (per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie), 3) (per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea), 4) (per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter) e 5) (nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473) del comma 1 dell'articolo 2484 del codice civile
dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea nell'ipotesi prevista dal n. 6) (per deliberazione dell'assemblea) del comma 1 dell'articolo 2484 del codice civile
dalla data di iscrizione del decreto del tribunale con cui sono accertate le cause di scioglimento nell'ipotesi di cui all'articolo 2485, comma 2, del codice civile (quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2485 relativi all'accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento e alla procedura prevista dal comma 3 dell'articolo 2484 - iscrizione della dichiarazione che accerta la causa o della deliberazione -, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484).


Per quanto riguarda le imprese individuali, l'articolo 5 del Dpr 322/1998 viene adeguato alle previsioni dell'articolo 182, comma 1, ultimo periodo, del Tuir, nel quale si afferma che "per le imprese individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui redditi, è quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633", da comunicare all'Anagrafe tributaria, relativa alla cessazione di attività nonché all'inizio e variazione.
Infatti, va presentata la dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e "la data indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica".

La lettera b) del comma 5 dell'articolo 2 del Dl 16/2012, ha inserito il comma 3-bis all'articolo 5 del Dpr 322/1998, al fine di disciplinare gli effetti fiscali della revoca della liquidazione.
Tali effetti sono previsti dall'articolo 2487-ter del codice civile il quale, al comma 2, dispone che "la revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2445".

Il nuovo comma 3-bis dell'articolo 5 del Dpr 322/1998, prevede che "in caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione".
La nuova disposizione prevede che se gli effetti della revoca si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo precedente la liquidazione, ovvero della dichiarazione relativa alla residua frazione del medesimo periodo d'imposta, il liquidatore o il rappresentante legale non è tenuto a presentare le dichiarazioni contemplate dall'articolo 5, commi 1, primo periodo, e 3, del Dpr 322/1998 (Tabella 2).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa (AS 3184), la suddetta norma, nonostante la disciplina civilistica attribuisca alla revoca dello stato di liquidazione efficacia ex tunc, per evidenti necessità di certezza della norma tributaria, fa salvi gli effetti prodotti dalle dichiarazioni già presentate prima che la revoca abbia avuto effetto.
Conseguentemente, anche le imposte versate a titolo provvisorio si cristallizzano in via definitiva.
Unica eccezione è l'ipotesi in cui la revoca sopraggiunga quando la dichiarazione precedente alla liquidazione sia già stata presentata, ma prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui è iniziata la liquidazione. In tal caso, i dati dichiarati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 del Dpr 322/1998, andranno riepilogati nella dichiarazione ordinaria da presentare per l'intero periodo d'imposta e le imposte già versate andranno scomputate da quanto complessivamente dovuto.


Fonte: Agenzia Entrate

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