Domanda
Il rapporto di lavoro autonomo svolto da un artigiano, persona fisica, titolare di una impresa che svolge attività di verniciatura conto terzi si può ricondurre alla sfera della parasubordinazione nel caso in cui le prestazioni siano concentrate per una azienda, per l'80 per cento del fatturato?

Risposta
La mia azienda è organizzata con due dipendenti oltre alla mia prestazione lavorativa. Visto che, anche per questo periodo di crisi, la mia clientela si è sensibilmente ridotta, le prestazioni di verniciatura, oramai, si sono concentrate per pochissime aziende e, soprattutto, per una molto grande ed importante a livello nazionale che, inutile dirlo, mi impegna per commesse che incidono sul mio fatturato complessivo per oltre l'80%. Volevo sapere se l'art. 9 di questa riforma del lavoro si applica anche alla mia posizione.

La comprensione della disciplina contenuta nel richiamato art. 9 occorre, in primo luogo, ricercarla nella ratio che sospinge il Governo ad emanare una, discutibile, proposta di riforma che, nel suo complesso, punta, secondo quanto dichiarato dagli interessati, alla realizzazione di un mercato del lavoro inclusivo e dinamico; che sia in grado di contribuire alla creazione di occupazione favorendo, in tal senso, i rapporti di lavoro più stabili e, pertanto, limitando la precarizzazione.

Inoltre, poiché le imprese ed i lavoratori sono individuati come elementi coesivi di un mercato del lavoro che necessita di un ammodernamento, le finalità di intervento, volute dal Governo, tendono a rafforzare i sistemi di contrasto all'uso fraudolento degli istituti contrattuali esistenti, poiché elusivo degli obblighi contributivi e fiscali derivanti dagli stessi.

Appare evidente che il costrutto legale contenuto nell'art. 9 si prefigge di realizzare un intervento radicale su tutte quelle prestazioni di lavoro autonomo, rese da titolari di partita IVA, che, per il concreto atteggiarsi, non sia possibile ricondurre a tale fattispecie.

Nello specifico, pertanto, il disegno di legge, propone che venga introdotto, nel contesto del D.Lgs. n. 276/2003, un nuovo articolo (art. 69-bis), con il quale si disciplinano le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

In tali casi, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a sei mesi nell'arco dell'anno solare;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più del 75 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare;

c) che il collaboratore disponga di una postazione di lavoro presso una delle sedi del committente; le suddette prestazioni sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

La riconduzione del rapporto di lavoro autonomo alla sfera della parasubordinazione, determina, tout court, l'integrale applicazione della disciplina sanzionatoria, di cui all'art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003, secondo la quale i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa instaurati senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, sono da considerarsi rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.

Tralasciando ogni commento sulla metodologia giuridica adottata, si evidenzia che, l'introduzione del suddetto criterio di presunzione relativa (iuris tantum), per il quale è certamente ammessa la prova contraria, si sostiene sulla pretestuosa considerazione che le persone titolari di partita IVA, nella maggioranza dei casi, siano, indirettamente, lavoratori subordinati (art. 2094 C.C.).

Considerato quanto sopra, affinché si possa distinguere quali soggetti soggiacciano alle regole proposte nell'art. 9, occorre considerare che l'idea del Governo sia quella di perseguire tutti quei soggetti, persone fisiche, che, solo formalmente, siano riconducibili alle prestazioni di lavoro autonomo tipiche del contratto d'opera (art. 2222 C.C.) e per le quali, non sia possibile identificare gli elementi caratterizzanti dell'imprenditore che, secondo il dettato dell'art. 2082 del Codice Civile, si identifica in colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi.


Fonte: IPSOA

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