Domanda
In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione obbligatorio previsto per i licenziamento per motivi economici, da che momento si producono gli effetti del licenziamento?

Risposta
Nell'ipotesi di licenziamento per motivi economici la Riforma prevede un tentativo di conciliazione obbligatorio, e cioè il datore di lavoro deve comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e al lavoratore la volontà di recedere, con conseguente obbligo della Direzione provinciale del lavoro di convocare le parti. Nell'ipotesi in cui il tentativo di conciliazione avesse effetto negativo e il datore di lavoro procedesse al licenziamento, sulla base di una interpretazione letterale della Riforma sul punto, e sulla base del fatto che il recesso è un negozio unilaterale recettizio e quindi produttivo di effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario, si può ritenere che, allo stato, il recesso di cui al quesito sarebbe produttivo di effetti non dal momento in cui il datore di lavoro manifesta la volontà di recedere alla Direzione provinciale del lavoro, ma nel momento in cui il recesso intimato è stato regolarmente ricevuto dal lavoratore.


Fonte: IPSOA

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