Gli avvisi bonari non sono atti contro i quali è possibile ricorrere. L’Agenzia delle Entrate conferma la propria adesione all’orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, ribadito nel 2007 da due sentenze della Cassazione a Sezioni unite (nn. 16293 e 16428). Gli uffici, pertanto, continueranno a sostenere l’inammissibilità dei ricorsi eventualmente proposti contro gli avvisi bonari.

Il chiarimento arriva con un comunicato stampa, che fa seguito alla recente pronuncia n. 7344/2012 della Corte di cassazione, che ha espresso, invece, un diverso parere.
Tale sentenza, viene precisato, emessa peraltro in relazione a una controversia riguardante anche il ruolo e che solo incidentalmente si è occupata dell’impugnabilità degli avvisi bonari, di per sé non giustificherebbe un’eventuale modifica dell’orientamento fin qui costantemente tenuto dall’Agenzia.

Il contribuente - ricorda il comunicato - potrà comunque far valere le sue ragioni in sede di impugnazione del ruolo. Solo con la notifica della cartella di pagamento, infatti, la pretesa tributaria è definita e viene portata a conoscenza del contribuente.

Gli uffici delle Entrate, in linea con tale orientamento, si asterranno dal chiedere l’inammissibilità del ricorso contro il ruolo per mancata impugnazione dell’avviso bonario.


Fonte: Agenzia Entrate

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