In tema di accertamento dell’Iva, i documenti informatici (cosiddetti files), estrapolati legittimamente dai computers nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità. Detti documenti informatici devono costituire oggetto di valutazione da parte del giudice al fine di stabilire se nel caso concreto vi siano delle presunzioni gravi, precise e concordanti.

Ordinanza n. 5226 del 30 marzo 2012 (udienza 7 marzo 2012)
Cassazione civile, sezione VI – Pres. Merone Antonio - Est. Caracciolo Giuseppe
Iva – Accertamento – Documentazione extracontabile – Documenti informatici – Valore probatorio

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