Domanda
L'inottemperanza all'onere di rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca nel ventennio, in pendenza del fallimento del debitore, comporta la perdita del rango privilegiato che assiste il credito?

Risposta
Una recente sentenza della Cassazione (Cass. 1 aprile 2011, n. 7570) ha risolto il contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito in ordine alla permanenza dell'efficacia dell'iscrizione ipotecaria nell'ambito del fallimento, con riferimento al decreto di trasferimento o alla domanda di ammissione al passivo, preferendo la seconda soluzione.

Secondo i giudici di legittimità, in tema di ripartizione dell'attivo nel fallimento, posto che il decreto di approvazione dello stato passivo, di cui all'art. 96 l.fall., se non impugnato, preclude ogni questione relativa all'esistenza del credito, alla sua entità, all'efficacia del titolo da cui deriva e all'esistenza di cause di prelazione, la sua intangibilità non ammette il riesame del credito da parte del giudice delegato in sede di finale distribuzione, mediante degradazione a chirografo, di un credito già ammesso in via ipotecaria.

Ne consegue che nemmeno il mancato rinnovo dell'iscrizione ipotecaria alla scadenza del ventennio dal compimento della prima formalità pubblicitaria, attenendo al solo profilo dell'efficacia e perciò non estinguendo né il titolo ipotecario, né il diritto di credito garantito, costituisce ragione per la degradazione.

Infatti, a differenza di quanto accade nell'esecuzione singolare, in cui l'iscrizione non deve aver superato il ventennio alla data della vendita forzata, in quella fallimentare l'indagine del giudice delegato arretra alla data in cui il creditore esplica e consuma l'unica iniziativa, processuale in senso lato, di cui dispone, chiedendo che il suo credito, assistito dalla garanzia, entri a far parte della massa passiva.

La Suprema Corte rileva che la vendita, in sede fallimentare, è disposta su iniziativa del curatore e la garanzia, perciò, non si concretizza con essa, ma nella partecipazione al concorso con la preferenza scaturente dalla prelazione.

Pertanto, se alla data della domanda (tempestiva o tardiva) l'iscrizione non ha superato il ventennio, la sua efficacia permane per tutta la durata della procedura.


Fonte: IPSOA

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