Domanda
E' possibile applicare il regime solidaristico previsto in materia di appalto anche alla fattispecie del "nolo a caldo"?

Risposta
Prima di rispondere al presente quesito è necessario inquadrare la fattispecie in oggetto. Si tratta, infatti, di una figura contrattale atipica, diffusa nella prassi commerciale, avente ad oggetto il noleggio ovvero la concessione in uso di un macchinario.

In assenza di una definizione legale, la fattispecie de qua viene inquadrata, dalla giurisprudenza, nell'ambito della disciplina civilistica del contratto di locazione e viene distinta tra le due tipologie del "nolo a caldo", caratterizzato dalla messa a disposizione di un bene, da parte del noleggiante, con il relativo personale, addetto alla manovra ed al funzionamento del mezzo e del "nolo a freddo" col quale si intende la mera locazione del macchinario.

Dalla definizione di cui sopra, appare evidente che nel nolo il locatore mette a disposizione solo il macchinario ed eventualmente, l'addetto al suo utilizzo, senza alcuna ingerenza nella attività produttiva e nell'organizzazione aziendale del noleggiatore.

Fatta tale premessa, si evince che il nolo a caldo è cosa ben diversa dall'appalto o subappalto dove, invece, i soggetti si obbligano nei confronti del committente al compimento di un'opera o di un servizio, organizzando i mezzi di produzione e l'attività lavorativa per il raggiungimento di un risultato autonomo produttivo.

Pertanto, stante la definizione di cui sopra, pare potersi affermare che la disciplina in materia di responsabilità solidale è evidentemente legata alla figura dell'appalto e non a quella del nolo a caldo (ferma restando la responsabilità connessa con l'utilizzo non corretto di tale strumento contrattuale): ciò è stato recentemente ribadito sia dal Ministero del lavoro, con la Risp. Interp. del 27 gennaio 2012 n. 2, sia dalla giurisprudenza, con la sentenza della Cass. Pen. 9 gennaio 2012 n. 109, la quale, in linea con l'orientamento espresso anche dal Ministero del lavoro ha affermato che la posizione giuridica del titolare dell'impresa che noleggia il macchinario non è assimilabile né a quella di un appaltatore né a quella di un subappaltatore non avendo alcun coinvolgimento diretto nelle attività.

Di conseguenza, in risposta al presente quesito, viste le differenze tra le due fattispecie contrattuali, pare potersi affermare che non è possibile estendere il regime solidaristico previsto per la fattispecie dell'appalto anche a quella del nolo a caldo.

Tuttavia, è opportuno sottolineare come esista un importante indirizzo giurisprudenziale volto ad estendere quanto più possibile il regime solidaristico in ragione di una maggior tutela per i lavoratori interessati. In merito, si segnala, infatti:

- Cass. n. 6208/2008, la quale non ha escluso la possibilità di applicare la solidarietà nei rapporti tra un consorzio e imprese consorziate assegnatarie dei lavori sia pur in assenza di un vero e proprio contratto di subappalto;

- Trib. Bologna, 22 novembre 2009, secondo cui la fattispecie del nolo a caldo e dell'appalto dei servizi possono essere assimilate, sussistendo la stessa ratio di tutela del lavoratore dipendente dell'impresa effettivamente operante.


Fonte: IPSOA

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