Domanda
Una ditta individuale in contabilità semplificata ha l'obbligo di tenuta del registro dei beni ammortizzabili?

Risposta
L'obbligo di tenere il registro dei beni ammortizzabili è previsto dall'art.16 del D.P.R. n. 600/1973. Nel menzionato registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici registri: l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.

Per i soggetti in contabilità semplificata, l'art. 13 del D.P.R. n. 435/2001 ha, tuttavia, stabilito che il registro dei beni ammortizzabili può non essere tenuto qualora tali soggetti, a seguito di espressa richiesta dell'Amministrazione finanziaria forniscano, in maniera ordinata e sistematica, i medesimi dati di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 600/1973; testualmente, il 2° comma del citato art. 13 afferma che "la fornitura di tali dati è equiparata, a tutti gli effetti, alla annotazione dei medesimi nel registro dei beni ammortizzabili".

In alternativa, i soggetti in contabilità semplificata possono annotare i dati sopra elencati nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2, 1° comma, del D.P.R. n. 695/1996.


Fonte: IPSOA

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